RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA: DEFINITI CRITERI E PROCEDURE
02/09/2009
Valutazione del danno, obiettivi degli interventi, competenza dei
diversi tipi di intervento, tipologie di intervento ammesse, costi
imputabili, documenti per l’ammissione al contributo, documenti di
progetto da consegnare, esecuzione dei lavori, documentazione dei
lavori eseguiti e criteri di controllo. Questi i contenuti della
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 25 agosto
2009 recante Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790
del 17 luglio 2009. (Riparazione con miglioramento sismico di
edifici danneggiati), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2009, n. 201.
Rimarcando i principi già espressi nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 3753 e 3790, la circolare definisce gli indirizzi operativi che forniscono criteri e procedure da seguire nella redazione ed esecuzione del progetto di ripristino dell’agibilità sismica degli edifici colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, che hanno riportato danni tali da renderli inagibili, fermo restando che in caso di ricostruzione dell’immobile debbano essere rispettate le nuove norme tecniche (DM 14 gennaio 2008) in vigore dall’1 luglio 2009. La circolare dà, dunque, di fatto il via alle operazioni di ricostruzione dei territori martoriati dal sisma.
In particolare, la circolare stabilisce che la valutazione del danno dovrà essere effettuata dal tecnico incaricato della progettazione dei lavori che includerà nella relazione tecnica le schede opportunamente compilate allegate all’OPCM 3753/2009. Per quanto concerne gli obiettivi degli interventi, come precisato dall’art. 1 comma 1 dell’OPCM 3790/2009: ”L’intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare fino all’80% dell’adeguamento sismico. Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle Norme tecniche delle costruzioni approvate con DM 14/01/2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all’eliminazione di eventuali carenze locali.
Gli interventi ammessi ai finanziamenti pubblici dovranno essere finalizzati:
Per le singole tipologie di intervento dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
Per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, questa dovrà essere curata dal Direttore dei Lavori che se ne assumerà piena responsabilità, certificandone la regolare esecuzione che servirà per l’erogazione dei contributi da parte dei Sindaci.
Per la riscossione del contributo si dovrà, infine, presentare apposita documentazione formata da:
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Rimarcando i principi già espressi nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 3753 e 3790, la circolare definisce gli indirizzi operativi che forniscono criteri e procedure da seguire nella redazione ed esecuzione del progetto di ripristino dell’agibilità sismica degli edifici colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, che hanno riportato danni tali da renderli inagibili, fermo restando che in caso di ricostruzione dell’immobile debbano essere rispettate le nuove norme tecniche (DM 14 gennaio 2008) in vigore dall’1 luglio 2009. La circolare dà, dunque, di fatto il via alle operazioni di ricostruzione dei territori martoriati dal sisma.
In particolare, la circolare stabilisce che la valutazione del danno dovrà essere effettuata dal tecnico incaricato della progettazione dei lavori che includerà nella relazione tecnica le schede opportunamente compilate allegate all’OPCM 3753/2009. Per quanto concerne gli obiettivi degli interventi, come precisato dall’art. 1 comma 1 dell’OPCM 3790/2009: ”L’intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare fino all’80% dell’adeguamento sismico. Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle Norme tecniche delle costruzioni approvate con DM 14/01/2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all’eliminazione di eventuali carenze locali.
Gli interventi ammessi ai finanziamenti pubblici dovranno essere finalizzati:
- a ripristinare le condizioni precedenti all’evento, sia in termini di finiture ch di distribuzione interna e funzionalità impiantistica,
- a ridurre il rischio di caduta di elementi strutturali non pesanti,
- a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche,
- a conseguire un miglioramento sismico della costruzione nel suo complesso.
Per le singole tipologie di intervento dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
- nel ripristino degli elementi non strutturali i materiali e le tecniche utilizzare dovranno essere compatibili con quelle presenti nell’edificio e, ove possibile, tali da ridurre il rischio per l’incolumità delle persone in caso di terremoto;
- le finiture danneggiate a causa del sisma saranno ripristinate utilizzando materiali e tecniche compatibili con le finiture preesistenti; la spesa ammessa a contributo, qualora non sia possibile certificare costi superiori delle finiture presenti prima del terremoto, non potrà, comunque, superare l’importo relativo a finiture del livello previsto per l’edilizia economica popolare;
- gli impianti idrici, fognari, elettrici, del gas danneggiati saranno ripristinati con materiali e tecniche ammesse dalle norme vigenti e compatibili con le eventuali porzioni di impianto non danneggiate. Dovranno osservarsi le cautele necessarie per evitare futuri danni connessi allo scuotimento sismico;
- il costo della sostituzione completa del singolo elemento strutturale è imputabile fino ad un massimo pari al costo della riparazione;
- sono considerati ammissibili anche i compensi aggiuntivi conferiti agli Amministratori dei condomini per l’esecuzione dei lavori suddetti.
- entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta della circolare, una domanda redatta in conformità al modello allegato all’Ordinanza 3790/2009, in cui, se l’oggetto del contributo è un edificio di proprietà condominiale, andranno indicati tutti i proprietari, ed allegate le relative deleghe al rappresentante unico, generalmente l’Amministratore di Condominio;
- preventivo di spesa con crono-programma dei lavori;
- perizia asseverata da parte di un professionista abilitato che
attesti:
- l’entità del danno;
- la natura e l’idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni si sicurezza preesistenti il sisma;
- la quantificazione, mediante computo metrico estimativo, degli interventi da eseguire;
- la quantificazione, mediante computo metrico estimativo, in caso di demolizione e ricostruzione, che dimostri la convenienza rispetto all’intervento di miglioramento sismico;
- la congruità del preventivo di spesa.
- perizia giurata del professionista abilitato che attesti il nesso di casualità tra il danno e l’evento sismico (nel caso in cui l’immobile ricada in zone situate fuori dei territori individuati dal dl 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24/06/2009, n. 77);
- rapporto fotografico dello stato di fatto con relativa planimetria in cui sia individuabile il punto di vista di ciascun scatto fotografico.
Per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, questa dovrà essere curata dal Direttore dei Lavori che se ne assumerà piena responsabilità, certificandone la regolare esecuzione che servirà per l’erogazione dei contributi da parte dei Sindaci.
Per la riscossione del contributo si dovrà, infine, presentare apposita documentazione formata da:
- domanda per la richiesta di accesso ai contributi e comunicazione di accoglimento;
- comunicazione di inizio lavori;
- dichiarazione asseverata da un professionista abilitato che
certifichi la conclusione dei lavori ed attesti:
- il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell’edificio originario;
- la corretta esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed alla perizia asseverata allegata alla domanda di contributo;
- il ripristino dell’agibilità sismica;
- la rispondenza al progetto depositato presso il Genio Civile, qualora i lavori riguardino anche elementi strutturali;
- il certificato di collaudo dell’intervento di miglioramento sismico eseguito.
- documenti di spesa costituiti da:
- computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale;
- fatture di pagamento;
- documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle fatture precedenti.
- rapporto fotografico dello stato post-operam e delle fasi lavorative, con relativa planimetria in cui sia indicato il punto di vista di ciascuna immagine fotografica.
A cura di
Ilenia Cicirello
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