RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI
11/01/2006
La Legge Finanziaria 2006, n.266/2005, ai commi 473 e 474
stabilisce la possibilità di rivalutazione delle aree edificabili e
non, di proprietà delle imprese. La rivalutazione dei beni
materiali e immateriali, precedentemente stabilita dalla legge 21
novembre 2000, n.342, "Misure in materia fiscale" si applica
alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a
seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle
alla cui produzione o al cui scambio é diretta l'attività
d'impresa.
La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. La rivalutazione si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorchè previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione.
Per usufruire delle rivalutazione è necessario, in ogni caso, che l’area risulti nel bilancio d’impresa chiuso al 31 dicembre 2004.
© Riproduzione riservata
La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. La rivalutazione si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorchè previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione.
Per usufruire delle rivalutazione è necessario, in ogni caso, che l’area risulti nel bilancio d’impresa chiuso al 31 dicembre 2004.
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