Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) e sopralluoghi: chi deve farli?
di Redazione tecnica - 17/11/2020
Raggruppamento temporaneo di professionisti, documento di gara unico europeo, offerte anomale e bandi di gara. La sentenza del Tar Lombardia n. 2044/2020 ci permette di approfondire queste delicate questioni.
Il ricorso
A proporre ricorso contro l'affidamento di un bando di gara per l'incarico tecnico di realizzazione di una nuova scuola è l'Rtp, il raggruppamento temporaneo di professionisti, arrivato secondo in graduatoria. Per il gruppo di professionisti, il bando va annullato per diversi motivi. Tra i più rilevanti, il fatto che il sopralluogo sia stato effettuato da un singolo professionista senza alcuna delega degli altri componenti dell'Rtp, oltre alla mancanza, nella fase di presentazione dell'offerta, dei Dgue, il documento di gara unico europeo di alcuni professionisti del gruppo temporaneo di professionisti. Oltre ad una discrepanza di offerta economica presentata in gara e poi corretta a seguito di richiesta di soccorso istruttorio, "senza che la stazione appaltante abbia rilevato l'anomalia dell'offerta".
Le richieste respinte
Viene subito smentito il primo motivo di ricorso: il sopralluogo è stato effettuato da un delegato del Raggruppamento temporaneo di professionisti, con tanto di deleghe scritte. Tutti i professionisti, inoltre, hanno depositato i Documenti di gara unici europei e l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Impossibile anche accettare il ricorso sull'aggiornamento del coordinatore della sicurezza: l'attestazione aveva una data valida.
Offerta economica e verifica dell'anomalia
Anche in questo caso, ci viene in soccorso il decreto legislativo numero 50 del 2016, il codice degli appalti. "Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta". Un passaggio fondamentale per comprendere la decisione dei giudici del Tar Lombardia. Infatti, si legge nella sentenza, il procedimento di verifica dell’anomalia "non mira ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile, consentendo una corretta esecuzione del servizio". Per quanto riguarda la valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, "non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo o al ribasso - dice la sentenza - ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala".
Guadagno "azzerato"
Per i giudici del Tar non ci sono dubbi: "Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico". Nel ricorso proposto, il gruppo di professionisti ha denunciato errori di calcole nelle singole voci dell'offerta, mentre, dice il Tar Lombardia, "avrebbero dovuto denunciare l’erroneità dell’offerta nel suo complesso, ma non la sua anomalia, cioè la sua insostenibilità dal punto di vista economico per la perdita del margine di guadagno previsto". Per questi motivi il ricorso è stato respinto.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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