Redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica (APE): nuove sanzioni in Lombardia
15/01/2018
Nuovi criteri per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla trasgressione delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici.
È stato, infatti, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 11 gennaio 2018, n. 2 il D.d.u.o. 8 gennaio 2018, n. 53 recante "Integrazione dei criteri approvati con decreto n.3490 del 29 marzo 2017 per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni, di cui all’art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in attuazione della d.g.r. 5900 del 28 novembre 2016".
Allegati al decreto n. 53/2018 i criteri per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 27 della legge regione lombardia n. 24/2006 e s.m.i. con i quale viene definita la procedura di accertamento della conformità degli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito APE), ai sensi della DGR n. X/5900 del 28/11/2016. La valutazione della conformità degli APE comporta la verifica dei dati di input al calcolo della prestazione energetica considerati dal Soggetto certificatore e la valutazione della correttezza degli adempimenti amministrativi correlati alla produzione dell’APE, quale ad esempio l’utilizzo della corretta modalità di calcolo, nonché il rispetto dei requisiti del Soggetto certificatore; ogni violazione a quanto previsto dalla disciplina regionale in merito all’efficienza e alla certificazione energetica determina l’esito negativo dell’accertamento.
L’Organismo di accreditamento provvede a pubblicare sul proprio sito web l’esito di ogni accertamento condotto e il codice identificativo del relativo APE.
Entrando nel dettaglio, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 53/2018, l’accertamento documentale della conformità degli APE verterà sui seguenti parametri:
Errori gravi:
- Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.).
- Superficie utile (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra la superficie utile desunta da planimetria catastale e la superficie dichiarata sia superiore al 20%).
- Volume netto dichiarato (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra il volume netto desunto da planimetria catastale e il volume netto dichiarato sia superiore al 20%).
- Orientamento dell’edificio (la valutazione, effettuata tramite l’utilizzo di planimetria catastale o fotografia aerea, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l’esterno sia affetto da errore superiore a ± 45°).
- Superficie elemento disperdente verso l’esterno (la valutazione, effettuata tramite l’utilizzo di planimetria catastale, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l’esterno sia affetto da errore superiore al 30%).
- Inserimento FER (la valutazione viene effettuata tramite foto aerea).
Errori minori:
- Firma digitale apposta all’APE;
- Mancato inserimento di interventi raccomandati;
- Errati dati catastali.
In allegato il decreto con i criteri.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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