Regime dei Minimi: scacco matto alle professioni autonome

22/12/2014

Con 162 voti favorevoli e 37 contrari il Senato, in una seduta fiume iniziata alle ore 10,10 di venerdì 19 dicembre e conclusasi alle 7,46 di sabato 20 dicembre, ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo della legge di stabilità, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Le discussioni e le dichiarazioni di voto si sono svolte tra la contestazione dei gruppi di opposizione che hanno stigmatizzato il fatto che la Commissione bilancio non sia stata convocata per esprimere il parere sugli emendamenti ai documenti di bilancio oltre che non si è avuto materialmente il tempo per analizzare un maxiemendamento in cui mancavano pezzi, commi e riferimenti.

Fatto sta che il Governo ha portato a casa la quarantesima fiducia della sua legislatura, con un testo che mette la parola fine al regime dei minimi che avrebbe dovuto avere lo scopo di incentivare il lavoro autonomo dei giovani in Italia, mentre di fatto potrà essere utilizzato indistintamente da tutti senza benefici per nessuno.

Sul sito del Senato è possibile leggere il comunicato ufficiale di fine seduta in cui è riportato: "I Gruppi di opposizione hanno denunciato le forzature procedurali di un Governo pasticcione e tracotante, che mina la credibilità delle istituzioni. Un Governo che ha rallentato i lavori in Commissione con ottanta emendamenti, ha presentato un testo confuso, pieno di errori e privo di copertura. Il Parlamento appare ostaggio di un Presidente del Consiglio che ha un solo obiettivo: approvare in fretta la legge elettorale per andare alle urne prima che diventino manifesti i suoi fallimenti. Le opposizioni hanno ribadito che la legge di stabilità non è espansiva, aumenta il debito ma non rilancia la competitività, fa tagli lineari, che colpiranno soprattutto la spesa sanitaria, contiene misure ingiuste, dà benefici ai soliti noti, riduce i servizi locali, reca coperture incerte che comporteranno l'aumento differito di altre tasse. Il taglio sull'Irap e la decontribuzione, a carico dei fondi di sviluppo e coesione, sostengono un capitalismo parassitario che delocalizza, punta sui bassi salari anziché sull'innovazione, investe nella speculazione finanziaria. Sono stati criticati in particolare l'IMU per i terreni agricoli, la soppressione delle agevolazioni Gpl per le zone montane, l'Iva sul pellet, la sanatoria sui giochi d'azzardo, le risorse aggiuntive per Roma Capitale, i favori alle lobby del fossile, la mancanza di un piano per la ricerca, i finanziamenti per l'autotrasporto, l'Expo, le scuole private, la difesa e le missioni internazionali. Anche i Gruppi di maggioranza hanno rilevato un vulnus nei rapporti tra Governo e Parlamento e hanno ricordato il contributo positivo dato dalla Commissione bilancio sui temi Irap, patronati, tassazione dei fondi pensione, calamità naturali, amianto, zone franche urbane, fondo per la contrattazione di secondo livello, chiusura delle società partecipate”.

In riferimento al regime dei minimi, il testo approvato al Senato conferma quanto già di peggio si sospettava. Il nuovo regime dei minimi viene limitato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni se, al contempo, nell'anno precedente:
  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 allegato alla legge, che per le attività professionali è pari a 15.000 euro;
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
    1. per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
    2. per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
    3. i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
    4. non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
    5. non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
  • i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi, per l'accesso al regime:
  • non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Non possono avvalersi del regime forfetario:
  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

I soggetti che usufruiscono del regime dei minimi determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 allegato alla legge (per le attività professionali è pari al 78%), diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato per entrare nel regime dei minimi è ridotto di un terzo, a condizione che:
  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti.

A cura di Gianluca Oreto - @lucaoreto


© Riproduzione riservata