Regime fiscale forfettario: Le novità del 2016
07/03/2016
L’anno 2016 porta in dote un nuovo regime fiscale che di fatto assorbe i due precedenti regimi agevolati, quello dei contribuenti minimi e quello del regime forfettario nella versione precedente.
Come è facilmente intuibile dal nome stesso, il regime forfettario è caratterizzato dal fatto che il reddito viene determinato forfettariamente applicando delle percentuali, diverse in funzione dell’attività svolta dal contribuente, ai ricavi realizzati e non come avviene di solito sottraendo dai ricavi i costi in maniera analitica. Di conseguenza, non serve contabilizzare i costi afferenti l’attività.
Il nuovo regime fiscale forfettario è caratterizzato dall’assenza di limiti di età da parte del contribuente, non ha una scadenza definita a priori e per potervi accedere, e per continuare a fruirne, è necessario possedere alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi.
I requisiti soggettivi previsti dal legislatore limitano l’applicazione del regime forfettario ai soggetti ditte individuali esercenti attività di impresa, ai lavoratori autonomi esercenti attività artistiche o professionali anche in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati (da cui può derivare reddito per un importo inferiore a 30 mila euro lordi).
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi sono invece da evidenziare i limiti previsti di soglie di ricavi (che rispetto alla versione precedente del regime forfettario sono stati aumentati di 10 mila euro per le imprese e di 15 mila euro per i lavoratori autonomi) che devono essere valutati rispetto all’anno precedente. In pratica, tali limiti variano in funzione dell’attività svolta da 25 mila a 50 mila euro.
Ulteriore requisito richiesto dalla norma è che i costi per lavoro dipendente non possono superare la soglia massima di 5 mila euro l’anno e che le spese per acquisto di beni strumentali non devono superare la spesa di 20 mila euro lordi.
I soggetti che applicheranno il nuovo regime forfettario potranno fare a meno di tenere registri contabili, non saranno assoggettati agli studi di settore e non saranno soggetti passivi IRAP e addizionali IRPEF.
Come in precedenza, le operazioni rese da soggetti che adottano il regime forfettario non saranno imponibili IVA e le prestazioni professionali rese non saranno soggette a ritenuta d’acconto.
I contribuenti che fino all’anno 2015 adottavano il regime dei contribuenti minimi potranno continuare ad applicarlo sino alla naturale scadenza, cioè sino alla conclusione dei 5 anni dall’apertura della partita iva oppure sino al compimento dei 35 anni di età. I contribuenti minimi potranno, avendone i requisiti, adottare dall’anno 2016 il nuovo regime forfettario.
I contribuenti che nell’anno 2015 adottavano il vecchio regime forfettario potranno dall’anno 2016 aderire al nuovo regime forfettario senza necessità di inviare alcuna comunicazione. Anche i contribuenti che nell’anno 2015 hanno adottato il regime fiscale ordinario, contrariamente al vincolo triennale solitamente applicabile, potranno adottare il regime forfettario prima della fine del triennio, quindi dall’anno 2016. Tale apertura è stata resa nota dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco. In caso di passaggio dal regime ordinario a quello forfettario sarà necessario procedere alla rettifica della detrazione IVA da “mutamento di regime”. L’art.19 bis2 del DPR 633/72, infatti, al terzo comma, stabilisce che la rettifica deve essere eseguita limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, solo se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione. In pratica, bisogna restituire l’iva detratta a suo tempo.
Il nuovo regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva (di IRPEF, addizionali e IRAP) del 15% che per il primo quinquennio di attività scende al 5%.
Mentre nella versione precedente i contribuenti che aderivano al regime forfettario versavano i contributi previdenziali INPS in percentuale rispetto al reddito dichiarato, la nuova versione del regime forfettario, ai fini previdenziali, per quei soggetti iscritti nella gestione INPS artigiani/commercianti, prevede l’applicazione di una riduzione del 35% della contribuzione ordinaria, fermo restando il ridotto accredito contributivo. Si ipotizza che sul reddito, conseguito dai contribuenti che adottano il regime forfettario, eccedente il minimale INPS siano dovuti i contributi a percentuale sull’eccedenza ma ridotti anch’essi del 35%.
Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni oggettive o soggettive.
Naturalmente, la convenienza del regime forfettario rispetto al regime ordinario deve essere valutata caso per caso tenendo conto non solo delle percentuali di costi forfettari e dell’aliquota dell’imposta sostitutiva estremamente ridotta rispetto all’IRPFE, addizionali e IRAP (in alcuni casi non dovuta per carenza del requisito dell’autonoma organizzazione) ma anche della situazione personale del contribuente che potrebbe portare in dote, in una tassazione IRPEF ordinaria, eventuali detrazioni per familiari a carico o altri oneri deducibili (es. interessi sul mutuo, spese mediche, ecc) che in assenza di altri redditi andrebbero perduti in quanto non detraibili dall’imposta sostitutiva.
A cura di dott. Angelo Pisciotta
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