Regione Siciliana: Gli uffici del Genio civile non rilasciano più il certificato di conformità
06/03/2017
Il Dipartimento regionale tecnico della Regione siciliana con la circolare prot. 46767/DRT del 28 febbraio 2017 firmata dal dirigente generale ing. Vincenzo Palizzolo ed inviata agli uffici provinciali del Genio Civile ha dato avviso della pubblicazione di una disposizione attuativa del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 che ha introdotto importanti modifiche nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recepito con modifiche nell'ordinamento regionale con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16.
In pratica, dall’11 dicembre 2016, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 222/2016, nel D.P.R. 380 è stato abrogato l’articolo 25 rubricato "Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità", è stato interamente sostituito l’articolo 24 rubrucato “Agibilità” e sono state introdotte importanti modifiche agli articoli 62 e 67 che riguardano le disposizioni relatuive all’"Utilizzazione degli edifici" ed la “Collaudo statico”.
In particolare con le modifiche introdotte dal più volte citato d.lgs. n. 222/2016 al D.P.R. n. 380/2001 ai commi 7 ed 8 dell’articolo 67 relativo al collaudo statico, il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del D.P.R. n. 380 e la segnalazione certificata (SCIA) relativa all’agibuilità (articolo 24 del D.P.R. n.380/2001) è corredata da una copia del certificato di collaudo.
Con l’inserimento, poi, nel già citato articolo 67 del comma 8-bis è precisato che per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Nella circolare è, poi, precisato che:
- gli uffici provinciali del Genio civile non accetteranno più richieste per il rilascio del certificato di cui all'articolo 62 (utilizzazione di edifici) del D.P.R.n. 380/2001 e provvederanno ad archiviare le richieste pervenute, ove non ancora esitate;
- restano invariate le procedure per il deposito del certificato di collaudo, da adottare anche per il deposito della dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in sostituzione del certificato di collaudo;
- le stesse procedure di deposito, ai sensi del capitolo 9 del D.M. 14 gennaio 2008, dovranno essere adottate dagli uffici provinciali del Genuio civile per le opere realizzate diverse da quelle disciplinate dal D.P R. 6 giugno 2001, n. 380, Parte II- Capo II "Normativa tecnica per l'edilizia -Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, norrmale e precompresso ed a strutture metallica".
In allegato la circolare regionale prot. 46767/DRT del 28 febbraio 2017.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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