Regione Siciliana: Il Governo impugna la legge di recepimento del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
12/10/2016
Il Consiglio dei Ministri n. 135 dell'1 ottobre 2016 ha deliberato l’impugnativa della Legge della Regione Sicilia n. 16 del 10 agosto 2016 recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Secondo il CdM all'interno della norma sono state inserite delle disposizioni che esulano dalla competenze legislative attribuite alle Regioni a Statuto speciale come quella sugli impianti a energia rinnovabile che contrastano con la normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Altre norme in materia di edilizia eccedono dalle competenze statutarie, ponendosi in contrasto con l’ordinamento comunitario e la disciplina statale in materia di tutela dell’ambiente e invadendo altresì le materie dell’ordinamento civile e penale di cui all’art. 117, lett. l) della Costituzione e i principi fondamentali in materia di protezione civile.
Ricordiamo che con la legge regionale n. 16/2016 la Regione Siciliana ha recepito dopo 15 anni il Testo Unico Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001con alcune modifiche sulle quali il Governo ha individuato alcuni punti di supposta incostituzionalità e per i quali ha deliberato per l’impugnativa. Le motivazioni sull'incostituzionalità della norma si basno sulle norme che riguardano:
- gli impianti di energia rinnovabile, in quanto competenza esclusiva statale;
- le altre norme di edilizia eccedenti dalle competenze statutarie in violazione col Titolo V, in contrasto con l’ordinamento comunitario e disciplina statale in materia di tutela dell’ambiente, invadendo altresì materie di ambito civile e penale (…omissis…) .
Entrando nel dettaglio, con l’articolo 3 della legge regionale n. 16 è stato recepito con modifiche l’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 e al comma 2 sono stati definiti gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo tra i quali (lettera f) "gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni”.
Ma la principale problemarica riguarda l’articolo 14 che recepisce con modifiche l’articolo 36 del D.P.R. n. 380/200. In particolare, al comma 1 è stata modificato l’ultima parte che nella norma nazionale recitava "possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda" mentre in quella regionale viene cambiata in "possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda". Con la suddetta modifica la Regione Sicilia ha tolto la doppia conformità facendo in modo che opere realizzate abusivamente e non conformi alla disciplina urbanistica vigente all’atto dell’abuso possono essere sanate se conformi urbanisticamente all’atto della presentazione della domanda.
Quest'ultimo è probabilmente l’oggetto principale di contrasto soprattutto perché la giurisprudenza amministrativa ha disinnescato più volte provvedimenti di sanatoria Giurisprudenziale perché lesivi del principio cardine di uniforme legalità sul territorio nazionale e la stessa Corte Costituzionale ha, quasi sempre, cassato norme regionali finalizzate a consentire procedure e principi più semplici per le sanatorie edilizie.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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