Regione Siciliana: La foglia di fico

16/04/2013

E' di questi giorni l'allarme sollevato da alcuni amministratori di comuni ormai in bancarotta (a causa dello spropositato carico economico sui bilanci dovuto agli elefantiaci organici di personale precario e non) sugli appalti bloccati a causa dell'impossibilità di reperire in bilancio 3.000 euro per il costo della commissione aggiudicatrice per l’aggiudicazione degli appalti, di lavori e servizi di ingegneria ed architettura, di importo inferiore a 1.250.000,00 euro.
A parere di alcuni sarebbe colpa della L.R. N.12 del 2011, ed in particolare della previsione della presenza di professionisti esterni nelle commissioni di gara, se in Sicilia non si riesce più ad appaltare lavori e servizi. Tale legge, entrata in vigore nel luglio del 2012, disciplina la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e rappresenta il recepimento dinamico (a distanza di circa 5 anni) della normativa nazionale (d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni).
Preliminarmente è opportuno ricordare che la nomina di componenti esterni nella commissione di gara è prevista per la procedura di aggiudicazione dei lavori o servizi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale procedura, ai sensi dall'art. 19 della L.R. N.12/2011, è riservata agli appalti che presentano, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, particolari e prevalenti relativi all'organizzazione del lavoro, alle caratteristiche tecniche dei materiali ecc. . Per gli appalti di tipo ordinario la procedura di aggiudicazione è quella molto più celere ed economica (per la stazione appaltante), ma a rischio ribassi elevati, del prezzo più basso. In vero anche l'art. 120 del Regolamento di cui al DPR N.207/2010, prevede la nomina di componenti esterni nelle commissioni di gara in casi di accertata carenza di organico da parte della stazione appaltante.

Da una corretta applicazione delle norme deriverebbe l'obbligo di ricorrere a componenti esterni per le commissioni aggiudicatrici in un limitato e circoscritto numero di casi.
Sull’entità dei compensi per i componenti esterni (fissati dall'art.13 del DPRS 31.01.12) ed oggetto di grande clamore, vale evidenziare che per una commissione composta da 3 componenti (di cui 2 esterni) che si riunisce quattro volte il costo dei due componenti esterni ammonta a € 3.000, spese IVA ed oneri riflessi inclusi, che ad esempio, per un appalto di € 750.000.
rappresentano appena il 4 per mille del suo valore; su tale somma, poi, il professionista dovrà pagare tasse e contributi che valgono circa il 50% dell’importo percepito. Quindi il compenso netto per ciascun componente ammonta a circa € 750.

I RUP accorti avrebbero dovuto inserire tali somme tra quelle a disposizione dell'amministrazione del progetto e solo se non lo hanno fatto il costo graverà sui bilanci comunali.
D'altro canto tale norma è stata ispirata da principi di trasparenza che ancora oggi non vanno certamente sottovalutati. Bisognerebbe piuttosto semplificare le procedure con l'adozione di bandi e schemi di dichiarazioni tipo vincolanti, in modo da rendere semplice e veloce l'esame della documentazione amministrativa (per gli addetti ai lavori la documentazione contenuta nella cosiddetta busta “A”), affidandone eventualmente anche l'esame ai funzionari delle stazioni appaltanti in modo da ridurre di conseguenza i tempi di lavoro delle commissioni di gara e quindi i compensi dei commissari esterni, limitandoli alla sola parte tecnica. Bisognerebbe piuttosto che i candidati al sorteggio fossero sempre scelti tra gli specialisti della materia oggetto dell'appalto e non correre il rischio di estrarre a sorte come commissario di gara, ad esempio, architetto per lavori di impianti elettrici o di illuminazione o un ingegnere per lavori di restauro.

Si potrebbe anche, nelle gare sotto una determinata soglia, prevedere il ricorso al criterio del massimo ribasso fissando, però, regole precise per individuare le offerte anomale e criteri rigorosi per la valutazione delle stesse. In passato i commissari di gara, per paura di incorre in responsabilità erariali, hanno accettato improbabili giustificazioni con il risultato che in tali circostanze sempre più spesso i lavori non vengono ultimati e cresce il contenzioso. In tali circostanze il contributo dei commissari esterni, se realmente competenti, potrebbe fare la differenza.
In conclusione appare ingeneroso, se non pretestuoso, scaricare sui componenti esterni delle commissioni di gara l'impossibilità di espletare le procedure di aggiudicazione in tempi rapidi. Appare, poi, veramente troppo presto per valutare la bontà del loro operato.
I professionisti, tuttavia, come hanno all’unisono dichiarato in occasione dell'incontro convocato dall'Assessore Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità Antonino Bartolotta il giorno 11 u.s. con tutte le categorie interessate per avanzare proposte, sono disponibili a dare il loro contributo di idee e di esperienza per migliorare la L.R. 12 del 2011, che finalmente ha recepito in maniera dinamica la legislazione nazionale. Sono stati, però, uniti nel chiedere che la legge non venga stravolta e non vengano traditi i principi che la hanno ispirata pur riconoscendo la necessità di intervenire per risolvere talune criticità e semplificare, anche con provvedimenti straordinari a tempo, le procedure di affidamento per accelerare la spesa e, al contempo, per contrastare l'anomalia degli eccessivi ribassi che tutti riconoscono essere non compatibili con i costi d’impresa e quindi con la qualità di esecuzione dei lavori e ancora prima dei progetti.

di Giovanni Margiotta
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Palermo


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