Regione Siciliana: Pubblicato il ricorso alla legge regionale sull'aggiudicazione e sull'anomalia

29/10/2019

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta regionale n. 48 del 27 ottobre 2019 il “Ricorso alla Corte costituzionale dell’Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità degli articoli 4, commi 1 e 2, 5, 6, 12, 13 e 15 della legge regionale n. 13 del 19 luglio 2019, recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale””.

Nel citato ricorso n. 99 el 23 settembre 2019, è, dunque, richiesta, tra l’altro, la declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 4, comma 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 19/07/2019, n. 13 pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 26/07/2019 recante “Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’”, in quanto una norma riguardante le gare d’appalto invade la competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza; un’altra norma in materia di concessione di servizi di trasporto pubblico locale eccede dalle competenze statutarie, e non rispetta i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, invadendo altresì la competenza riservata allo Stato in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. e), della Costituzione. Altre norme di carattere finanziario infine violano il principio di copertura finanziaria, di cui all’art. 81, comma terzo, della Costituzione, nonché i principi di armonizzazione dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, della Costituzione.

Nel ricorso presentato dall’avvocatura dello stato si legge che “la disposizione regionale laddove stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo nelle fattispecie ivi contemplate, si pone in evidente contrasto con le previsioni di cui agli artt. 95 e 36 del D.L.vo n. 50/2016 e successive modifiche che, viceversa, demandano alle singole stazione appaltanti l'individuazione del criterio.

Sempre l'articolo 4, ai commi  1, dal secondo oeriodo in poi, e comma 2, in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, detta una disciplina del metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte contrastante con la disciplina di cui all'articolo 97, commi 2 e 2- bis, e 2-ter del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge 14.6.2019, n. 55, incidendo su un ambito di competenza esclusiva dello Stato, atteso che il legislatore, ai sensi del citato comma 2 - ter ha attribuito espressamente allo Stato - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, la facoltà di "procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia", al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della stessa.”.

Nello stesso ricorso, poi, l’Avvocatura dello Stato aggiunge che “Peraltro, le suddette disposizioni dell'art. 4, commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, stabiliscono una disciplina simile a quella dettata all'art. l della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (recante modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 2016: con tale ultima sentenza codesta Suprema Corte ha ribadito che la potestà legislativa regionale esclusiva in materia di lavori pubblici rimane perimetrata dai limiti derivanti dalle nonne di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento   giuridico statale, dalle nonne fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblca e dagli obiettivi internazionali, sicchè la tutela della concorrenza ex art. 117, comma secondo, lett. e), Cost. rende evidente  la  natura  di  parametro  interposto  delle  norme  del  Codice  dei contratti pubblici riempiendo di contenuto limiti statutari alla potestà legislativa regionale in tema di lavori pubblici”.

Il Ricorso presentato dall’Avvocatura alla Corte costituzionale sembra una fotocopia di quello del 2016 in quanto ha la stessa motivazione di invasione della competenza riservata allo Stato in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. e), della Costituzione. Crediamo, quindi, che il giudizio della Corte costituzionalità, anche in questo caso, possa essere scontato ma non esprimono lo stesso giudizio:

  • né le sigle datoriali Ance Sicilia, Cna costruzioni, Anaepa Confartigianato, Claai, Casartigiani, Legacoop, Confcooperative e Creda né l’Assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone che con in comunicato stampa ha dichiarato «Accogliamo la richiesta delle parti datoriali di dare tutela al diritto delle imprese di operare in un contesto di sana concorrenza, con regole certe ed oggettive. Un'aspirazione che, del resto, abbiamo già fatto nostra fin dal nostro insediamento. Così come ci è stato proposto in un documento di sostegno al Governo Musumeci, sottoscritto dalle parti datoriali, abbiamo dunque convocato per il prossimo venerdì 4 ottobre, a Catania, un tavolo tecnico che assumerà carattere permanente. In quella sede, mettendo assieme il contributo delle varie sigle, concorderemo una linea d'azione comune riguardo la difesa della nostra riforma del sistema regionale degli appalti pubblici e l'opportunità di resistere dinanzi alla Corte costituzionale».

Nelle more del giudizio della Corte costituzionale le norme contenute nel più volte citato articolo 4 della legge regionale n. 13/2019, a seguito della Circolare del Dipartimento egionale tecnico, saranno applicate con decorrenza 30 settembre 2019 (leggi articolo).

Per ultimo non possiamo non far notare come la legge Regione siciliana n. 13/2019, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 26/07/2019, sia stata approvata nell'aula dell'Assemblea regionale siciliana il 19 luglio 2019 quando il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto sblocca cantieri) era stato già convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 17 giugno 2019.

Ciò val quanto dire che bastava vedere le modifiche introdotte dalla citata legge di conversione n. 55/2019 nel Codice dei contratti per comprendere l’inutilità di perseverare nella scrittura di una norma regionale che, di fatto, appunto per le modifiche introdotte dalla norma nazionale (decreto-legge "sblocca cantieri" convertito dalla legge n. 55/2019), diventava inutile. Di fatto con la versione dell’articolo 36 (contratti sotto soglia) e dell’articolo 97 (offerte anormalmente basse).vigenti già dal 18 giugno 2019, riteniamo che tutte le criticità individuate dalle sigle datoriali della Regione siciliana, erano state state superate ed, anche se il disegno di legge della Regione siciliana era stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 22 del 13 gennaio 2019, l’Aula avrebbe potuto capire che interveniva su articoli del Codice dei contratti che, di fatto, non erano più vigenti nella originaria versione perché ampiamente modificati dalla legge n. 55/2019 di conversione del decreto-legge cosiddetto sblocca cantieri.

Basta leggere sia la Relazione del Governo regionale di presentazione del disegno di legge n. 491 ed, anche, la nota di lettura predisposta dal Servizio studi della Regione siciliana. Di fatto, dunque, la norma regionale, oggi imugnata dall’Avvocatura dello Stato alla Corte costituzionale, interviene per modificare alcune norme statali che, alla data dell’approvazione della norma regionale stessa, non esistevano più!

A cura di arch. Paolo Oreto



© Riproduzione riservata