Regione Siciliana: il Governo nazionale impugna la legge regionale sull'aggiudicazione e sull'anomalia

20/09/2019

Il Consiglio dei Ministri di ieri 19 settembre 2019 ha deliberato di impugnare la legge della Regione Siciliana 19/07/2019, n. 13 pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 26/07/2019 recante “Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’”, in quanto una norma riguardante le gare d’appalto invade la competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza; un’altra norma in materia di concessione di servizi di trasporto pubblico locale eccede dalle competenze statutarie, e non rispetta i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, invadendo altresì la competenza riservata allo Stato in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. e), della Costituzione. Altre norme di carattere finanziario infine violano il principio di copertura finanziaria, di cui all’art. 81, comma terzo, della Costituzione, nonché i principi di armonizzazione dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, della Costituzione.

Ricordiamo che all’articolo 4 della citata legge regionale n. 13/2019 rubricato “Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia” che in verità non è entrato, a tutt’oggi, in vigore visto che al comma 3 del citato articolo 4 è precisato che lo stesso entra in vigore il 30 settembre 2019, nei due commi 1 e 2 detta, in pratica, alcune modifiche al regime delle gare e dell’aggiudicazione delle stesse che, di fatto, confliggono con la normativa nazionale.

Nel comma 1 è precisato che:

  • nella Regione Siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo;
  • la soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 %, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali.

Al comma 2 è, poi, aggiunto che la gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima e vengno, poi, dettate regole per le cifre decimali con la precisazione che le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio.

In verità già nella già nella “Nota di lettura” del DDL n. 491Collegato al DDL n. 476 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”   era precisato che l’articolo, oggi impugnato, «interviene per disciplinare autonomamente rispetto alla normativa statale, segnatamente l’articolo 97 del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), la materia dell’aggiudicazione degli appalti pari o inferiori alla soglia comunitaria, introducendo un meccanismo di individuazione della soglia, calcolo ed esclusione delle offerte anomale e dunque incidendo sulle modalità di aggiudicazione e di scelta del contraente con autonomi e differenti criteri rispetto all’articolo 97 del codice degli appalti citato. La norma presenta profili di incostituzionalità. E infatti, tale disposizione, incidendo sulle modalità di scelta del contraente, interviene in materia di tutela della concorrenza, ambito più volte definito dalla giurisprudenza costituzionale di competenza esclusiva statale (D. Lgs. n. 50/2016), in cui è preclusa la competenza legislativa regionale. La regione siciliana è intervenuta più volte sul tema, subendo sia impugnative del Commissario dello Stato, col previgente sistema (si veda la delibera legislativa n. 568, poi trasfusa nella legge regionale n. 16 del 2010), sia recentemente, una pronuncia della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 263 del 2016 ha dichiarato illegittimi l’art. 19, comma 6, e commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2011, come introdotti dalla legge della Regione siciliana n. 14 del 2015 che avevano per l'appunto introdotto autonomi criteri di valutazione ed esclusione rispetto alla normativa nazionale (nella specie il vecchio codice degli appalti, d.lgs. 163/2006) con un meccanismo analogo alla norma proposta.

La Corte ha in tale occasione ribadito la propria, consolidata, giurisprudenza sul punto sancendo che “alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, dunque, le disposizioni impugnate, avendo disciplinato istituti afferenti alle procedure di gara in difformità dalle previsioni del codice dei contratti pubblici, sono costituzionalmente illegittime per avere violato i limiti statutari posti al legislatore regionale nella disciplina dei lavori pubblici”.

Ciò che la Corte afferma, e che è stato in passato sottolineato da questi uffici, è che, al di là di una valutazione di merito, gli ambiti di disciplina sopra descritti sono sottratti alla competenza regionale, rimanendo attratti alla materia della concorrenza.

Le regioni, anche a Statuto speciale, non possono, quindi, dettare una disciplina autonoma.».

Non era molto difficile capire, dunque, che sarebbe arrivata una dleibera con cui il Governo avrebbe impugnato il citato articolo 4 e speriamo che, per evitare ulteriori problemi, il Governo regionale adotti un immediato provvedimento con cui sterilizzi l’entrata in vigore del citato articolo 4 per lo meno sino a quando non si pronuncerà la Corte costituizionale la cui sentenza non potrà che essere, riteniamo, favorevole al Governo nazionale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata