Regione Siciliana: per PdC, CILA, SCIA e SCA è in vigore la certezza dei pagamenti professionali?

06/03/2019

L’articolo 36 rubricato "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi" della Legge della Regione siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 potrebbe essere definita un’occasione mancata.

Ecco i motivi che mi hanno fatto riflettere sull’argomento ed arrivare a tale definizione.

Già la rubrica avrebbe dovuto essere meglio precisata in quanto, prendendo a riferimento il vocabolario Treccani, il termine “Spettanza” indica nolto genericamente “ciò che spetta, che compete per diritto, come corrispettivo per un lavoro compiuto, per il servizio o l’attività prestati” mentre sarebbe stato più corretto il termine “Onorario” che indica, invece, “il compenso dovuto per le arti e le professioni liberali (avvocato, notaio, medico, precettore, ecc.)”.

Più correttamente la rubrica avrebbe dovuto essere: "Onorario dovuto ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi". Come è possibile osservare abbiamo depennato dalla rubrica “o autorizzativi” e ne spieghiamo nel prosiego le motivazioni.

Nella versione dell’articolo 36 così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, al comma 1 si fa, genericamente, riferimento ad “istanze presentate alla pubblica amministrazione”, ad “istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali” ed al fatto che tali istanze devono essere corredate dalla lettera d’incarico al professionista. In entrambe le categorie non rientrano tutte quelle per le quali non si fa alcuna richiesta ma si effettua soltanto una segnalazione o comunicazione come ad esempio la CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata), la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) e la SCA (Segnalazione Certificata Agibilità). Tra l’altro non comprendiamo cosa si intenda per titolo endoprocedimentale in quanto crediamo che una tale definzione non esista, mentre esiste quella di atto edoprocedimentale che potrebbe essere definito come atto che non ha vita propria ma che è strumentale al provvedimento finale (nulla osta beni culturali, autorizzazione del Genio Civile, ecc.).

Mentre sembra, quindi, che per tutti quei titoli per i quali non si fa nessuna istanza non sia obbligatorio corredare la comunicazioni con la lettera d’incarico, passiamo, adesso ad esaminare il comma 2 del citato articolo 36 in cui si parla del rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi precisando che per il rilascio degli stessi è obbligatoria l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà del professionista sottoscrittore degli elaborati progettuali, attenstante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. Alcune precisazioni:

  1. non tutti i titoli abilitativi vengono rilasciati dalle amministrazioni in quanto per alcuni di essi (SCIA, CILA, SCA) si tratta soltanto di comunicazioni o di segnalazioni;
  2. non tutti i titoli necessitano di un atto edoprocedimentale (tipo nulla osta beni culturali, autorizzazione Genio civile);
  3. si può parlare di istanza soltanto nel caso di Permesso di costruire (PdC) e, paradossalmente, quando il PdC deve essere corredato di nulla osta beni culturali e di autorizzazione del Genio civile sarà necessario ripetere quanto previsto dal citato art. 36 della legge n. 1/2019, in tutti e tre i casi.

Alla luce delle suesposte precisazioni riteniamo che la vigente stesura dell’articolo 36 della Legge della Regione siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 possa essere definita un’occasione mancata per il semplice fatto che per evitare inutili duplicazioni e triplicazioni di lettere di affidamento d’incarico e di dichiarazioni e per rendere operativo il provevdimento obbligatorio per tutti i tioli edilizi e, quindi, anche, per quelli per i quali non si fa un’istanza, occorerraà procedere un una nuova legge che modifichi l’articolo in argomento.

Riportiamo, qui di seguito un testo a due colonne dove nella colonna di sinistra riportiamo i 3 commi vigenti dell’articolo 36 e nella colonna di destra quelli che, a nostro avviso, sarebbero stati più idonei per rederlo operativo per tutti i titoli edilizi

Art. 36 (Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi) nella versione in vigore

Art. 36 (Onorario dovuto ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi) - ipotesi di modifica

1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali, la presentazione delle istanze per il rilascio del Permesso di costruire (PdC) e le comunicazioni relative ai titoli edilizi di parte (SCIA, CILA, CIL, SCA) sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

2. L'amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali attestante il pagamento dei correlati onorari da parte del committente costituisce parte integrante della comunicazione, segnalazione o richiesta di titolo abilitativo da trasmettere in uno al modello unificato di presentazione della documentazione relativa ai titoli edilizi ed alla modulistica di presentazione per il rilascio di ogni altro provvedimento propedeutico ivi compresi quelli rilasciati dalle Soprintendenze ai BB.CC.AA. e dagli Uffici del Genio Civile.

 

3. Alla comunicazione di fine lavori ed alla segnalazione certificata di agibilità (SCA) relativa ai titoli abilitativi di cui al comma 1, deve essere allegata analoga dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dai professionisti a vario titolo incaricati per le attività svolte in corso di esecuzione dei lavori, e per tutte le altre attività successive e necessarie ad asseverare l’agibilità.

3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all 'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall 'iter attivato.

3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all 'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall 'iter attivato.

A cura di arch. Paolo Oreto



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