Regione Toscana: Garantito l’equo compenso per i professionisti
14/03/2018
Su proposta dell'assessore alla formazione e al lavoro, Cristina Grieco, la Giunta Regionale Toscana con la decisione n. 29 del 6 marzo 2018 recante “Procedure di acquisizione di servizi professionali: Indirizzi” è stata la prima regione italiana a definire le regole necessarie a garantire un equo compenso per i professionisti incaricati della progettazione di opere pubbliche e per altre figure professionali alle quali vengano richieste prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal mansionario o di effettuare servizi esterni. Questi, d'ora in avanti, non potranno più essere corrisposte a titolo gratuito, come spesso è avvenuto fino ad oggi.
"Lo abbiamo fatto - spiega il presidente della Regione, Enrico Rossi - nell'intento di dare applicazione al principio dell'equo compenso, definendo regole certe, uniformi e valide per numerose categorie di lavoratori. A queste regole si atterrà per prima la Regione Toscana, ma sono tenuti ad applicarle anche tutti gli enti dipendenti dalla Regione stessa, come quelli del sistema sanitario regionale, l'Arpat, Toscana promozione, Artea, Toscana sviluppo, l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, l'Autorità portuale regionale e i parchi regionali. Il lavoro va adeguatamente retribuito e le amministrazioni pubbliche non devono più corrispondere compensi non correttamente parametrati o, a maggior ragione, pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito".
La Giunta regionale Toscana, nella decisione, da atto che attualmente sono vigenti e devono essere applicati i seguenti decreti ministeriali:
- le tabelle del Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016 per le professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare;
- il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247) per gli avvocati;
- il Decreto Ministero della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 per i commercialisti;
- il Decreto Ministero della giustizia n. 106 del 2 agosto 2013 per i notai e gli assistenti sociali;
- il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.46 del 21 febbraio 2013 per i consulenti del lavoro;
- il decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016, n.165 per le professioni sanitarie (Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica).
Per quanto concerne il Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016 per le professioni tecniche, all’articolo 6 dello stesso è precisato che un professionista incaricato deve essere retribuito con un compenso che varia dai 50 ai 75 euro l'ora, un aiuto dai 35 ai 50 euro e un aiuto di concetto dai 30 ai 37 euro. Ovviamente si tratta di cifre indicative per quanto concerne per altre prestazioni non determinabili con le tabelle allegate alla Tariffa e per le quali si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato.
Il citato DM 17 giugno 2016 è valido per le opere edili, per le strutture, gli impianti, le infrastrutture per la mobilità, le opere idrauliche, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il paesaggio, l'ambiente, la naturalizzazione, l'agroalimentare, la zootecnica, la ruralità, le foreste, oltre alle opere legate al territorio e all'urbanistica.
Nella decisione è precisato che gli Uffici regionali e gli enti dipendenti della Regione devono rispettare, in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali, i seguenti indirizzi:
- a) i compensi devono essere determinati nel rispetto dell’articolo 19-quaterdecies della legge n. 172/2017, che fa riferimento, per la valutazione dell'equità del compenso pattuito, ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali;
- b) nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente i compensi di cui alla precedente lettera a) devono essere utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l’importo a base di gara; deve inoltre essere evitata la fissazione di criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, quale, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito.
Garantito, dunque, nella Regione Toscana un equo compenso per i professionisti incaricati della progettazione di opere pubbliche.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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