Regione siciliana: Circolare regionale sull’applicabilità delle modifiche al Codice dei contratti
25/11/2013
Sulla Gazzetta ufficiale della regione Siciliana n. 52 del 22
novembre 2013 è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato
delle Infrastrutture e della Mobilità 14 novembre 2013, n. 3
recante: “Precisazioni sull’applicabilità delle modifiche apportate
al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 dalla legge n. 98 del 9 agosto
2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto
2013) e della legge n. 125 del 30 ottobre 2013”.
La circolare in argomento fa seguito ad una precedente circolare n. 2 dell’11 ottobre 2013 che è integrata e sostituita integralmente da quella oggetto della presente notizia.
In pratica nella circolare vengono trattate le modifiche introdotte al Codice dei contratti dalla legge n. 98/2013 e dalla legge n. 125/2013 e viene precisato, ove ce ne fosse stato bisogno (gli articoli del Codice modificati nella Regione Siciliana erano stati già recepiti dinamicamente dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12), che dette modifiche vengono recepite nel territorio della Regione siciliana.
Proroghe in materia di appalti (modifiche introdotte all’art. 253 del Codice dei contratti)
Con le modifiche introdotte dall’art. 26, comma 2, del decreto-legge, n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, fino al dicembre 2015, è possibile, nelle gare che utilizzano come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (con apposita previsione da inserire nel bando di gara), per gli appalti di importi inferiori alle soglie comunitarie.
Suddivione in lotti (modifiche introdotte agli artt. 2, 6 e 7 del Codice dei contratti)
Con l’art. 26-bis del decreto-legge, n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, l’intento del legislatore è quello di favorire la partecipazione alle gare d’appalto delle piccole e medie imprese ed una delle modalità è quella di suddividere gli appalti in più lotti funzionali; infatti è la mancata suddivisione in lotti funzionali che dovrà essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre, pertanto la regola sembra essere (ove possibile) la suddivisione in lotti funzionali.
Tale norma deve essere coordinata con l’art. 29, comma 4, del codice dei contratti che così recita: “Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.”.
Nella circolare è precisato che il soggetto competente all’approvazione in linea tecnica del progetto nonché il soggetto preposto all’aggiudicazione della gara d’appalto, sono individuati sulla base dell’importo complessivo del progetto.
Anticipazione del prezzo
Con l’art. 26-ter del decreto-legge, n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 viene introdotta una norma finalizzata a favorire le imprese che hanno esigenza di liquidità; si tratta di una disposizione di carattere eccezionale. La corresponsione dell’anticipazione deve essere “prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto”, pertanto laddove nei bandi sono disciplinate le modalità di pagamento dovrà essere inserita anche tale clausola; ovviamente l’anticipazione dovrà essere prevista anche nel capitolato speciale d’appalto.
Qualora il bando o il capitolato speciale d’appalto non dovessero contemplare la clausola dell’anticipazione, la norma si applica, comunque, ai contratti di appalto il cui bando di gara sia stato pubblicato dal 21 agosto 2013 in poi; pertanto ove non sia stato già previsto, quanto sopra comporta le necessarie rettifiche ed integrazioni del capitolato speciale d’appalto con inserimento delle succitate norme in sede di stipula del contratto.
Semplificazione in materia di Durc (modifiche introdotte agli artt. 38 e 118 del Codice dei contratti)
Con l’art. 31 del decreto-legge, n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 vengono introdotte alcune modifiche in materia di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva tra le quali segnaliamo:
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro (Modifiche introdotte all’art. 82 del Codice dei contratti)
Con l’art. 32, comma 7-bis del decreto-legge, n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, viene reintrodotta la norma che prevede che il costo del personale non sia soggetto a ribasso reintroducendo, di fatto una precedente norma del decreto sviluppo n. 70/2011.
Oggi la reintroduzione della disposizione avviene in maniera parzialmente diversa; infatti la norma viene collocata aggiungendo un comma nell’ambito dell’art.82 il cui titolo è “Criterio del prezzo più basso” mentre originariamente la disposizione era stata inserita nell’ambito dell’art. 81 “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”; inoltre la norma parla di “prezzo più basso” mentre quella originaria ed abrogata faceva riferimento alla “offerta migliore”; la collocazione della disposizione nell’ambito dell’art. 82 e la dizione “prezzo più basso” sembrano non lasciar dubbi sul fatto che la norma si applichi solo al criterio del massimo ribasso e non anche a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nella circolare viene precisato che il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, adottato con decreto 27 febbraio 2013 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute affiancando alle stesse l’incidenza della manodopera in percentuale sul prezzo in elenco, pertanto fra le somme non soggette a ribasso, oltre gli oneri per la sicurezza, dovranno essere previste anche le somme relative al costo della manodopera, calcolate facendo riferimento alla loro incidenza percentuale indicata nel prezzario.
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La circolare in argomento fa seguito ad una precedente circolare n. 2 dell’11 ottobre 2013 che è integrata e sostituita integralmente da quella oggetto della presente notizia.
In pratica nella circolare vengono trattate le modifiche introdotte al Codice dei contratti dalla legge n. 98/2013 e dalla legge n. 125/2013 e viene precisato, ove ce ne fosse stato bisogno (gli articoli del Codice modificati nella Regione Siciliana erano stati già recepiti dinamicamente dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12), che dette modifiche vengono recepite nel territorio della Regione siciliana.
Proroghe in materia di appalti (modifiche introdotte all’art. 253 del Codice dei contratti)
Con le modifiche introdotte dall’art. 26, comma 2, del decreto-legge, n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, fino al dicembre 2015, è possibile, nelle gare che utilizzano come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (con apposita previsione da inserire nel bando di gara), per gli appalti di importi inferiori alle soglie comunitarie.
Suddivione in lotti (modifiche introdotte agli artt. 2, 6 e 7 del Codice dei contratti)
Con l’art. 26-bis del decreto-legge, n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, l’intento del legislatore è quello di favorire la partecipazione alle gare d’appalto delle piccole e medie imprese ed una delle modalità è quella di suddividere gli appalti in più lotti funzionali; infatti è la mancata suddivisione in lotti funzionali che dovrà essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre, pertanto la regola sembra essere (ove possibile) la suddivisione in lotti funzionali.
Tale norma deve essere coordinata con l’art. 29, comma 4, del codice dei contratti che così recita: “Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.”.
Nella circolare è precisato che il soggetto competente all’approvazione in linea tecnica del progetto nonché il soggetto preposto all’aggiudicazione della gara d’appalto, sono individuati sulla base dell’importo complessivo del progetto.
Anticipazione del prezzo
Con l’art. 26-ter del decreto-legge, n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 viene introdotta una norma finalizzata a favorire le imprese che hanno esigenza di liquidità; si tratta di una disposizione di carattere eccezionale. La corresponsione dell’anticipazione deve essere “prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto”, pertanto laddove nei bandi sono disciplinate le modalità di pagamento dovrà essere inserita anche tale clausola; ovviamente l’anticipazione dovrà essere prevista anche nel capitolato speciale d’appalto.
Qualora il bando o il capitolato speciale d’appalto non dovessero contemplare la clausola dell’anticipazione, la norma si applica, comunque, ai contratti di appalto il cui bando di gara sia stato pubblicato dal 21 agosto 2013 in poi; pertanto ove non sia stato già previsto, quanto sopra comporta le necessarie rettifiche ed integrazioni del capitolato speciale d’appalto con inserimento delle succitate norme in sede di stipula del contratto.
Semplificazione in materia di Durc (modifiche introdotte agli artt. 38 e 118 del Codice dei contratti)
Con l’art. 31 del decreto-legge, n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 vengono introdotte alcune modifiche in materia di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva tra le quali segnaliamo:
- la durata del DURC (120 giorni dalla data di rilascio);
- l’utilizzo dello stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, anche per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, (sempre entro i 120 giorni di validità), con esclusione del pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC;
- la possibilità di utilizzare lo stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro (Modifiche introdotte all’art. 82 del Codice dei contratti)
Con l’art. 32, comma 7-bis del decreto-legge, n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, viene reintrodotta la norma che prevede che il costo del personale non sia soggetto a ribasso reintroducendo, di fatto una precedente norma del decreto sviluppo n. 70/2011.
Oggi la reintroduzione della disposizione avviene in maniera parzialmente diversa; infatti la norma viene collocata aggiungendo un comma nell’ambito dell’art.82 il cui titolo è “Criterio del prezzo più basso” mentre originariamente la disposizione era stata inserita nell’ambito dell’art. 81 “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”; inoltre la norma parla di “prezzo più basso” mentre quella originaria ed abrogata faceva riferimento alla “offerta migliore”; la collocazione della disposizione nell’ambito dell’art. 82 e la dizione “prezzo più basso” sembrano non lasciar dubbi sul fatto che la norma si applichi solo al criterio del massimo ribasso e non anche a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nella circolare viene precisato che il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, adottato con decreto 27 febbraio 2013 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute affiancando alle stesse l’incidenza della manodopera in percentuale sul prezzo in elenco, pertanto fra le somme non soggette a ribasso, oltre gli oneri per la sicurezza, dovranno essere previste anche le somme relative al costo della manodopera, calcolate facendo riferimento alla loro incidenza percentuale indicata nel prezzario.
A cura di Paolo
Oreto
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