Regione siciliana: Impugnata la finanziaria regionale e le norme sullo stop ai parchi eolici

09/07/2018

Il Consiglio dei Ministri di Venerdì 6 luglio 2018 ha impugnato la legge della Regione Sicilia n. 8 del 08/05/2018, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”, in quanto varie norme eccedono dalle competenze statutarie e violano principi costituzionali.

Con l’articolo 17 della legge rubricato “Sospensione autorizzazioni impianti eolici e fotovoltaici” nato da un emendamento presentato dal Presidente Nello Musumeci era prevista la sospensione per 120 giorni del rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici (leggi articolo).

Il Consiglio dei ministri di venerdì ha impugnato tale articolo perché detta norme che, incidendo sulle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici e sulle modalità di svolgimento e i criteri di partecipazione alle gare per l’affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché sulle concessioni per i beni demaniali marittimi, contrastano rispettivamente con il principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, nonché con il principio di tutela della concorrenza previsto dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Nella stessa seduta il Consiglio dei Ministri ha impugnato anche altre norme della Finanziaria della Regione siciliana ed, in particolare:

  • alcune norme in materia di assunzioni e di collocamento in quiescenza del personale regionale invadono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e in materia di previdenza sociale con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l), ed o), della Costituzione, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione;
  • altre norme riguardanti la spesa sanitaria contrastano con i principi fondamentali riservati al legislatore statale in materia di “tutela della salute” e di “coordinamento della finanza pubblica”, di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione, ledendo altresì i livelli essenziali delle prestazioni, in violazione dell’art. 117, lett. m), della Costituzione;
  • ulteriori norme infine in materia, tra l’altro, di edilizia e di previdenza violano l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, risultando prive della necessaria copertura finanziaria.

Una finanziaria, dunque, da riscrivere e per la quale restiamo in attesa delle decisioni che prenderà il Governo regionale in riferimento ai non pochi articoli impugnati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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