Regione siciliana: Modifiche al Codice dei contratti e snellimento procedure
06/11/2018
La Giunta della Regione Siciliana ha approvato con la deliberazione n. 386 del 19 ottobre 2018 il disegno di legge recante "Centrale Unica di Committenza - Uffici del Genio Civile - U.R.E.G.A. - Rischio sismico e snellimento delle procedure ",
Il disegno di legge è costituito da 10 articoli che intervengono sia per colmare alcune lacune normative sia per ottimizzare e garantire il regolare funzionamento degli Uffici Regionali, nonché di alcune importanti Commissioni, con particolare riferimento a quelli dell'Urega, razionalizzando, contestualmente, i costi del personale non dirigenziale assegnato a supporto-tecnico di questi ultimi.
Il disegno di legge che è volto, fondamentalmente, all’stituzione della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) regionale per gli appalti di lavori, modifica alcuni articoli del codice degli Appalti e nello specifica quello relativo alla modalità per l'individuazione dell'offerta anomala, nonché a snellire le procedure burocratiche per la realizzazione di progetti ricadenti nelle zone sismiche.
Relativamente al Codice dei contratti, con l’articolo 5 del disegno di legge è modificato l’articolo 95 del Codice dei contratti eliminando la possibilità di utilizzare la modalità di gara dell'O.E.P.V. per gli appalti di lavori pari o inferiori alfa soglia comunitaria, che, pertanto, dovranno essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. Con l’articolo 6 del disegno di legge, poi, è modificato l’articolo 97 del Codice dei contratti relativo alle offerte anormalmente basse al fine di rideterminare il metodo di calcolo della soglia di anomalia per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, che consente l'applicazione del criterio del prezzo più basso, così da evitare ribassi eccessivamente alti e il verificarsi dei problemi già descritti.
La giunta regionale ha così fatto propria la proposta di alcune associazioni datoriali e dei rappresentanti di categoria (Ance, Confartigianato, Creda), al fine di eliminare anche il rischio di offerte eccessivamente basse. “Con questa iniziativa - ha precisato l’assessore regionale delle Infrastrutture Marco Falcone - è intendimento del Governo regionale aprire un dibattito a livello nazionale per giungere a una modifica del Codice degli appalti, finora dimostratosi inefficace sia sullo snellimento che sotto il profilo della trasparenza delle procedure”.
Restiamo scettici sulla possibilità che tale modifica introdotta dal ddl regionale non sia impugnata dal Governo nazionale per il fatto stesso che in alcune sentenze della Corte costituzionale sembra che sia sottratta alle regioni a statuto speciale la competenza a fissare una disciplina suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato con il risultato che riteniamo che non possano essere sottratte alla competenza statale né le norme relative ai criteri di aggiudicazione né quelle aventi ad oggetto la disciplina delle offerte anomale, anche se relative agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria come, tra l’altro, è precisato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2011 nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 20, commi 8 e 9, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto) con cui viene dettata una normativa specifica relativamente alle “offerte anomale”.
Con l’articolo 1 del disegno di legge è prevista, inoltre, l'istituzione della Centrale unica di committenza, creando due strutture:
- la prima, per le acquisizioni di lavori, presso l’Assessorato alle Infrastrutture al fine di sfruttarne le competenze tecniche;
- la seconda, per beni, forniture e servizi, presso quello dell’Economia.
È prevista dal disegno di legge anche una riorganizzazione degli UREGA, gli uffici che si occupano delle gare, soprattutto per quel che riguarda i dirigenti che entreranno a far parte delle commissioni di gara.
Per ultimo segnaliamo come con gli articoli 8 e 9:
- saranno disciplinati da un successivo regolamento i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio lavori, per l'autorizzazione da parte degli Uffici Tecnici Regionali, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alle classificazioni sismiche e per l'espletamento dei controlli;
- sarà abrogato l’articolo 16 della legge regionale n. 16/2016 già dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 232 del 26/09/2017 con contestuale recepimento statico dell’articolo 94 rubricato “Autorizzazione per l'inizio dei lavori” del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
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