Regione siciliana: Modifiche al Prezzario regionale con nuovi prezzi Covid-19
di Redazione tecnica - 27/07/2020
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 24/07/2020 è stato pubblicato il Decreto 7 luglio 2020 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità recante “Integrazione al Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2020”.
Inserimento Prezzi Covid-19 nel Prezzario
Con il citato provvedimento l’Assessore per le infrastrutture e la mobilità ha ritenuto, a causa dell’emergenza verificatasi a seguito della pandemia Covid 19, di dover procedere all’immediato inserimento nel Prezzario 2020 dei nuovi prezzi inerenti il capitolo 26 “Opere provvisionali di sicurezza” - "Covid 19 punto 26.8".
Nuovi paragrafi inseriti nel Capitolo 26
Con i provvedimento in argomento viendono definiti i prezzi relativi ai:
- Dispositvi di protezione individuale - paragrafo 26.8.1
- Soluzioni, disinfettanti, igienizzanti - paragrafo 26.8.2
- Attrezzatura per disinfettare ed igienizzare - paragrafo 26.8.3
- Sanificazione di ambienti di lavoro; Attrezzature; Mezzi d’opera; Mezzi di trasporto - paragrafo 26. 8.4
- Dispositivi portatili per controllo temperatura corporea e dispositivi portatili per controllo concentrazione ossigeno nel salgue - paragrafo 26.8.5
- Locali di servizio e baraccamenti - paragrafo 26.8.6
- Oneri per informazioni ai lavoratori sui contenuti al PSC - paragrafo 26.8.7.
Linee guida Sicurezza cantieri
Ovviamente i nuovi prezzi devono essere utlizzati nel rispetto delle “Linee di Indirizzo: Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid19 - Prime indicazioni operative” (leggi articolo) elaborate nell’ambito di ITACA, Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di contratti pubblici. Si tratta di linee di indirizzo finalizzate soprattutto a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell’emergenza COVID-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza Covid19.
Nelle citate linee guida è, poi, precisato che:
- l’integrazione del PSC, e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza aggiornati da parte dello stesso CSE, rientra tra le modifiche che dovranno essere formalmente approvate da parte della Stazione appaltante, previa l'individuazione di idonea copertura finanziaria, e saranno riportate nel nuovo quadro economico dell’intervento, anche per quanto riguarda l’eventuale l’aggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la pianificazione e controllo dei lavori e della sicurezza
- in generale, è valido quanto indicato nell’art.107 del D.Lgs 50/2016 e dell’allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020, per cui si configura una legittima sospensione del cantiere.
- le seguenti situazioni nelle quali le attività di aggiornamento
del PSC impattano sulle procedure di gara:
- 1. Procedure di gara per le quali è stata predisposta l’aggiudicazione con conseguente contratto stipulato o da stipulare;
- 2. Procedure di gara per le quali è stata già presentata l’offerta ed è stata avviata la fase di valutazione;
- 3. Procedure di gara per le quali è stato pubblicato il bando ed è in corso il termine di presentazione delle offerte;
- 4. Procedure di gara da bandire sulla base di un progetto validato;
- 5. Interventi per i quali è in corso la progettazione o deve essere avviata.
Nelle stesse linee guida è, anche, aggiunto che:
- per le procedure di gara di cui ai numeri 1 e 2 può trovare applicazione l’art. 106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. “c” o in alternativa la previsione di cui all’art.106 comma 2 nei limiti indicati dal medesimo articolo.
- per le procedure di cui ai numeri 3 e 4 può trovare applicazione l’art.106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. “a” in aumento mediante apposite integrazioni dei documenti di gara e conseguenti attività di pubblicità.
- per le procedure di cui al numero 5, la progettazione deve essere aggiornata alla situazione emergenziale in atto, ma per far fronte all’eventuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell’emergenza, può essere prevista l’introduzione di una clausola ex art. 106 lett. “a” del D.Lgs 50/16, al fine di rivedere in diminuzione l’importo da corrispondere all’aggiudicatario;
- l’eventuale aumento dei costi stimati del CSE in relazione all’adeguamento del PSC per le misure anti contagio competono alla stazione appaltante la quale deve assicurare il finanziamento sia assorbendo il relativo importo dalla voce “imprevisti”, sia utilizzando le eventuali economie disponibili sia con incremento delle risorse, ovvero, se non possibile, con stralcio di opere purché sia garantita la funzionalità dell’opera.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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