Regione siciliana: Nuova circolare sulle Commissioni di gara e sull’UREGA

09/03/2017

L’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità Giovanni Pistorio ed il Dirigente generale Vincenzo Palizzolo della Regione siciliana hanno firmato ieri la Circolare esplicativa legge regionale 26 gennaio 2017 n. 1 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ed alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”. La circolare che porta il n. 52939 e che sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale è immediatamente operativa ed è stata inviata a tutte le stazioni appaltanti della regione.

Con la circolare in argomento si individuano le novità introdotte dalla già citata Legge regionale n. 1/2017 e nel contempo si forniscono le necessarie indicazioni applicative. La legge dispone, all'articolo 1, comma 3, l'integrale sostituzione dell'articolo 9 della L.R. 12 luglio. 2011 n. 12 ed, in particolare, riordina il previgente testo apportandovi rilevanti e sostanziali modifiche. Il novellato articolo 9 "Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori" è suddiviso in 35 commi che disciplinano ordinatamente:

  • le competenze per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici che sono state estese oltre che alla finanza di progetto anche alle concessioni di lavori pubblici, nonché l'articolazione degli Uffici UREGA (commi da 1 a 5);
  • la facoltà da parte delle stazioni appaltanti di potersi avvalere dell’UREGA a prescindere dall'importo di competenza (comma 6);
  • la composizione e le modalità di istituzione delle Commissioni di gara presso ciascuna sezione territoriale e centrale, nonché la facoltà del Presidente della Commissione territoriale di costituire una seconda Commissione (commi da 7 ad 11);
  • le modalità con cui vengono istituite le Commissioni presso le Sezioni territoriali (commi 12 e 13);
  • le modalità con cui vengono istituiti e si articolano gli Uffici di segreteria tecnico amministrativa presso le sezioni territoriali e centrale, la durata in carica dei componenti le Commissioni territoriali e dei dirigenti preposti che vi operano, la dotazione organica degli Uffici medesimi, nonché la disciplina delle indennità da corrispondere ai componenti le commissioni (commi da 14 a 18);
  • il procedimento istruttorio delle Commissioni territoriali individuato analiticamente nei tempi e nelle modalità di espletamento (commi 19 e 20);
  • la competenza delle Sezioni territoriali e centrale all'espletamento di gare da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (comma 21);
  • la composizione e le modalità di istituzione delle Commissioni giudicatrici di gara, organi diversi dalie Commissioni di gara, nel caso diprocedure da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione di un Albo di nuova istituzione costituito da un'ampia platea di soggetti (componenti le Commissioni territoriali e dirigenti tecnici dell'amministrazione regionale) e suddiviso in due comprensori territoriali, cui attingere per il sorteggio del Presidente (commi da 22 a 25);
  • i compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici ed
  • ai dirigenti dell'amministrazione regionale che ne fanno parte (questi ultimi diversi dai componenti le commissioni di gara e.dai dirigenti in servizio presso le sezioni territoriali), che sono parametrati ai tempi di svolgimento delle operazioni di gara in funzione del numero di concorrenti ammessi, con la previsione di penali in caso di ritardo (commi da 26 a 29);
  • il limite temporale ancorato alla concreta attivazione dell'Albo presso l’ANAC, per la formazione e composizione delle Commissioni giudicatrici da parte degli UREGA, avendo riguardo agli appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (comma 30);
  • l'obbligo per le Commissioni giudicatrici di relazionare sullo svolgimento delle operazioni di gara e sulle criticità riscontrate e di operare senza soluzione di continuità (commi 31 e 32);
  • la competenza delle· Commissioni di gara all'adozione della proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alle stazioni appaltanti, competenti ad adottare il provvedimento di aggiudicazione ed a curare gli adempimenti riguardanti le informazioni ai concorrenti sull'esito della gara espletata (comma 33);
  • la facoltà del Presidente di turno della Sezione centrale, su richiesta del Presidente della Sezione territoriale competente, di affidare ad altra Sezione territoriale l'espletamento della gara e le modalità per esercitare tale facoltà (comma 34);
  • gli obblighi di pubbliciq e trasparenza delle attività di espletamento delle gare svolte dalle Sezioni territoriali (comma 35).

La circolare, al fine di consentire un immediato raffronto delle modifiche introdotte che riguardano sostanzialmente aspetti organizzativi nonchè procedurali, in linea con l'impianto normativo introdotto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, contiene una tabella di raffronto fra i commi dell'articolo 9 come modificato dalla L.R 26 gennaio 2017, n. 1 e quelli dell'articolo 9 nella stesura previgente. Nella circolare vengono dati utili indicazioni sullìespletamento delle gare e sulle commissioni giudicatrici nei seguenti 6 paragrafi:

  1. Espletamento delle gare di appalto di lavori da parte dell'UREGA (articolo 9, commi 4 e 5 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 nel testo modificato dalla L.R. 26 gennaio 207. n. 1);
  2. Commissione aggiudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di lavori di importo inferiore a quello di. competenz.a dell'UREGA (articolo 8, comma 1, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 nel testo modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n.1;
  3. Commissioni che operano presso l'UREGA per le gare d'appalto di lavori (articolo 9, commi 7 e ss. della L.R.· 12 luglio 2011, n. 12 nel testo modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1);
  4. Obblighi di pubblicità e trasparenza sull'attività dell'UREGA (articolo 9, comma 35 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 nel testo modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1):
  5. Modifiche alla disciplina prevista in materia di composizione delle commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (articolo 9, comma 30, L.R. 12 luglio 2011 n. 12 - articolo 24, comma 3, L.R. 17 maggio 2016, n. 8 nel testo modificato dalla LR. 26 gennaio 2017, n. 1);
  6. Entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge regiònale 26 gennaio 2017, n. 1.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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