Regione siciliana: Prima regione ad abolire le Province
31/03/2014
La Sicilia è la prima regione in Italia ad abolire le
Province regionali. Sul supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale della regione siciliana n. 13 del 28 marzo 2014 è stata
pubblicata la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”.
La legge, composta da 15 articoli, è già entrata in vigore venerdì scorso e definisce un impianto di carattere generale che sarà completato entro sei mesi, quando il Governo regionale porterà in aula il disegno di legge che, così come disposto dall’articolo 2, commi 6 e 7, individuerà i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali.
Nelle more dell'approvazione della successiva legge, le attuali Province continueranno ad essere rette dai commissari straordinari.
"E' una riforma storica - dice l'assessore regionale alla Funzione pubblica e Autonomie Locali, Patrizia Valenti - perché riguarderà tutto l'assetto di governo della Regione; lavorando sulle Province, abbiamo contribuito a modificare la forma amministrativa, alleggerendola di funzioni e competenze, che saranno decentrate nel territorio e permetteranno alla Regione di riacquistare le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, attraverso la riorganizzazione degli uffici periferici".
"Aver deciso di definire un impianto generale, per rinviare a un secondo provvedimento - prosegue Valenti- il trasferimento di funzioni e competenze, ci ha consento di procedere step by step, passo dopo passo. Il nostro intento è procedere a una riorganizzazione dei diversi enti individuando funzioni e competenze senza sovrapposizioni. Questo processo riguarderà anche il personale - circa 6mila dipendenti delle Province e quelli delle 260 società partecipate - che va mantenuto valorizzando competenze e professionalità".
La legge consente ai comuni di creare Liberi consorzi, in aggiunta ai 9 già previsti e coincidenti con le attuali province regionali.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti:
Al via, poi, con gli articoli 7, 8, 9 e 10, l’istituzione delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.
In sede di prima applicazione della legge il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate nelle vecchie aree metropolitane, definite da un decreto del presidente della Regione del 1995.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale.
I comuni compresi nel libero Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.
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La legge, composta da 15 articoli, è già entrata in vigore venerdì scorso e definisce un impianto di carattere generale che sarà completato entro sei mesi, quando il Governo regionale porterà in aula il disegno di legge che, così come disposto dall’articolo 2, commi 6 e 7, individuerà i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali.
Nelle more dell'approvazione della successiva legge, le attuali Province continueranno ad essere rette dai commissari straordinari.
"E' una riforma storica - dice l'assessore regionale alla Funzione pubblica e Autonomie Locali, Patrizia Valenti - perché riguarderà tutto l'assetto di governo della Regione; lavorando sulle Province, abbiamo contribuito a modificare la forma amministrativa, alleggerendola di funzioni e competenze, che saranno decentrate nel territorio e permetteranno alla Regione di riacquistare le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, attraverso la riorganizzazione degli uffici periferici".
"Aver deciso di definire un impianto generale, per rinviare a un secondo provvedimento - prosegue Valenti- il trasferimento di funzioni e competenze, ci ha consento di procedere step by step, passo dopo passo. Il nostro intento è procedere a una riorganizzazione dei diversi enti individuando funzioni e competenze senza sovrapposizioni. Questo processo riguarderà anche il personale - circa 6mila dipendenti delle Province e quelli delle 260 società partecipate - che va mantenuto valorizzando competenze e professionalità".
La legge consente ai comuni di creare Liberi consorzi, in aggiunta ai 9 già previsti e coincidenti con le attuali province regionali.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti:
- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.
Al via, poi, con gli articoli 7, 8, 9 e 10, l’istituzione delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.
In sede di prima applicazione della legge il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate nelle vecchie aree metropolitane, definite da un decreto del presidente della Regione del 1995.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale.
I comuni compresi nel libero Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.
A cura di Gabriele
Bivona
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