Regione siciliana: Pubblicate sulla Gazzetta ufficiale le nuove Norme per il Governo del territorio
di Redazione tecnica - 21/08/2020
Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 21 agosto 2020 è stata pibblicata la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante “Norme per il governo del territorio” che entra in vigore oggi stesso.
Abrogazione della legge regionale n. 71/1978
Con l’entrata in vigore è abrogata la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 che con l’articolo 22 ampiamente modificato ed integrato negli anni ha consentito, in parecchi casi, la deturpazione del verde agricolo.
Governo del territorio nella Regione siciliana: 56 articoli suddivisi in 9 Titoli
La nuova legge è costituita da 56 articoli suddivisi nei seguenti 9 titoli:
- Titolo I (artt. 1-9) - Finalità e principi
- Titolo II (artt. 10-12) - Strumenti e procedure di concerntazione
- Titolo III (artt. 13-18) - Monitoraggio del territorio e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- Titolo IV (artt. 19-21) - Pianificazione territoriale generale
- Titolo V (artt. 22-24) - Pianificazione territoriale consortile (PTC) e del Piano della Città Metropolitana (PCM)
- Titolo VI (artt. 25-40) - Pianificazione urbanistica comunale
- Titolo VII (artt. 41-47) - Standard urbanistici, standard di qualità urbana e ambientale e dotazione
- Titolo VIII (artt. 48-52) - Poteri sostitutivi, regolamento per il coordinaento territoriale e linee guida per gli standard di qualità. Comitato tecnico scientifico
- Titolo IX (artt. 53-55) - Disposizioni transitorie e finali
Pianificazione urbanistica comunale
La parte più corposa del provevdimento è dedicata alla Pianificazione Urbanistica comunale che è suddiviso nei seguenti 3 Capi:
- Capo I (artt. 25-29) - Piano Urbanistico Generale Comunale (PUG)
- Capo II (artt. 30-32) - Piani Particolareggiati Attuativi (PPA)
- Capo III (artt. 33-XX) - Strumenti di attuazione della pianificazione urbanistica comunale.
Legge che arriva a distanza di 42 anni dalla legge regionale n. 71/1978
La legge che regolamenta la materia urbanistica nella Regione siciliana arriva a distanza di oltre 42 anni dalla legge regionale n. 71/1978 che da oggi è abrogata. Dopo l’approvazione il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci l’ha, così commentata “Una normativa tanto attesa che dà protagonismo agli Enti locali, chiamati adesso a una stagione di rigenerazione urbana, nel rispetto assoluto dell'ambiente. Era, questa legge di riforma, uno degli obiettivi del mio governo e lo abbiamo realizzato, con una responsabile partecipazione dell'Ars. Mi si lasci ringraziare anche l'assessore al Territorio Toto Cordaro e la presidente della Commissione Ambiente Giusy Savarino per l'ottimo lavoro svolto".
Pianificazione urbanistica comunale : Titolo VIII
Il Titolo VIII regolamenta la pianificazione urbanistica comunale, il cui strumento 'principe' è il Piano urbanistico generale comunale (PUG). Tramite il PUG è possibile determinare la fisionomia reale delle città e del loro sviluppo, è pertanto prevista la suddivisione del territorio comunale in ambiti territoriali, la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, la definizione di fabbisogni insediativi, la disciplina della mobilità di cose e persone e la previsione della aree per fini pubblici. Ferma restando la prerogativa della Regione in materia di vigilanza, gli Enti locali devono essere messi nelle condizioni di pianificare ed approvare in piena autonomia i propri atti di pianificazione, siano essi generali che attuativi, riservando alla potestà degli organi consiliari comunali ogni attività relativa all'adozione degli atti d'indirizzo ed alla successiva approvazione del proprio strumento urbanistico. La modalità di approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale, seguendo il principio di sussidiarietà, semplifica la procedura attraverso la Conferenza di pianificazione direttamente convocata al livello locale: tale innovazione, rispetto alla precedente normativa, risulta determinante per accelerare i tempi di approvazione dei piani.
Pianificazione urbanistica comunale: Articoli da 25 a 30
Il livello comunale della pianificazione territoriale è delineato dall'articolo 25 relativo ai contenuti e dagli articoli 26 e 27 sulle procedure di formazione ed approvazione, e sulla disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati. I contenuti ed il procedimento di definizione del 'Regolamento edilizio comunale' (REC) sono invece stabiliti dall'articolo 28, mentre i Piani particolareggiati attuativi (PPA) dagli articoli 29 e 30.
Pianificazione urbanistica comunale: Articolo 31
L'articolo 31 disciplina definizioni, finalità e contenuti della rigenerazione urbana; è inoltre stabilito che sia effettuato un censimento degli immobili con l'indicazione del loro lo stato di conservazione ed, al fine dell'effettuazione degli interventi di trasformazione, rigenerazione e riqualificazione urbana, è ammessa la possibilità di costituire società miste, anche con l'intervento dei privati.
Pianificazione urbanistica comunale: Articolo 32
L'articolo 32, definisce il consumo del suolo e introduce nella legislazione regionale stringenti limiti per la realizzazione di nuovi insediamenti in aree non urbanizzate o che non siano strettamente legati ad opere di interesse pubblico.
Pianificazione urbanistica comunale: Articoli 33 e 34
Gli articoli 33 e 34 disciplinano la perequazione urbanistica, con una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente ed alla rigenerazione e riqualificazione urbana.
Pianificazione urbanistica comunale: Articolo 35
L'articolo 35 regolamenta la definizione, la classificazione, la tutela e la pianificazione del territorio rurale operata dal PUG. Come per le altre tipologie di pianificazione, è previsto un coordinamento con altri Piani di settore, nello specifico con il Piano del verde e con il Piano paesaggistico. E' incoraggiato il recupero dei manufatti edili, è limitato il consumo di suolo soprattutto per l'edilizia residenziale ed è attuata una sostanziale tutela dell'ambiente, con particolare riferimento al rispetto dei boschi e delle foreste.
Pianificazione urbanistica comunale: Articoli 36 e 37
Gli articoli 36 e 37 disciplinano i comparti edificatori individuati dal PUG o dai PPA, l'attuazione degli stessi comparti è realizzata dal Comune, tuttavia si prevede la possibilità della realizzazione da parte dei proprietari degli immobili previa sottoscrizione di apposita Convenzione con il Comune.
In allegato la legge regione siciliana 13 agosto 2020, n. 19, pubblicata sulla Gazzetta della Regione siciliana di oggi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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