Regione siciliana: Semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
24/04/2019
Con grande tempismo il Dipartimento regionale tecnico della Regione siciliana interviene su quanto previsto all’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 in cui è previsto che “Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse” con il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico n. 189 del 23 aprile 2018.
Si tratta delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3 del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001.
Con il Decreto della Regione siciliana sono state approvate le direttive di cui all’Allegato A e dal 31 maggio 2019 e fino all’emanazione delle suddette linee guida del MIT, sul territorio regionale, le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate in maniera diversa a seconda che si tratti di:
- A) Interventi da realizzare previo rilascio di autorizzazione del Genio Civile;
- B) Interventi da realizzare previo deposito del progetto al Genio Civile;
- C) Interventi liberi, da realizzare senza autorizzazione né deposito del progetto;
- D) Interventi sottoposti a verifiche a campione.
Per quanto concerne gli interventi liberi da realizzare senza autorizzazione né deposito di progetto, gli stessi sono elencati nell’Allegato A, appendice 2 contenente l’elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile; l’elenco è il seguente:
- a) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;
- b) Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione sino all’altezza massima di m.2,00), in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Ufficio del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;
- c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra o su seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico. Le opere di cui al presente punto, se realizzate in elevazione ( dal primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta, in relazione ad eventuali rischi per la pubblica incolumità;
- d) Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
- e) Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m,, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato;
- f) Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a ml. 2,00, calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più profonde di m.1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie;
- g) Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a ml.2,50;
- h) Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a ml. 4,00 rispetto al piano di campagna, misurata all’estradosso del punto più elevato;
- i) Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati;
- j) Manufatti e macchinari, poggiati o semplicemente ancorati al suolo e comunque facilmente amovibili. A questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell’ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo;
- k) Chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri;
- l) Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli, ecc.) di altezza non superiore a m. 1,50, purché siano realizzati ad una distanza dal bordo esterno del fabbricato almeno pari all’altezza dello stesso aggetto;
- m) Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell’ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell’edificio;
- n) La realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura degli edifici con struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano semplici architravi;
- o) L’apertura e chiusura di vani sui solai, nell’ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, purché non venga alterata significativamente la rigidezza dello stesso solaio, con riferimento al punto C7.2.6 delle NTC 2018 ed alla circolare CSLLPP n°7/2019;
- p) Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri.
Alla delibera sono, poi, allegati, in Allega A, appendice 1, gli elenchi non esaustivi previsti dall’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza n. 3274/2003 delle categorie tipologiche di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
In allegato il D.D.G. n. 188 del 23 aprile 2019 e l’Allegato A.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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