Regione Siciliana: Il Governo nazionale impugna la legge su “Norme in materia di enti locali”
di Redazione tecnica - 20/04/2021
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 13 del 15 aprile 2021, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha deliberato di impugnare la legge della Regione siciliana 17 febbraio 2021, n. 5, recante “Norme in materia di enti locali” in quanto talune disposizioni eccedono dalle competenze statutarie, risultando in contrasto con le norme statali relative al conferimento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione desumibili dall’art. 97 della Costituzione.
La delibera del Consiglio dei Ministri
In allegato la Delibera del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2021 con cui è stato impugnato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, l’articolo 9 (che modifica l’articolo 14 della legge regionale n.7 del 1992) della legge della Regione siciliana 17 febbraio 2021, n. 5 recante “Norme in materia di enti locali”.
La precedente legge regionale impugnata
Si tratta della seconda legge regionale impunata quest’anno su 5 promulgate. Ricordiamo, infatti che anche la legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2, recante “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio” era stata impugnata in quanto talune disposizioni, eliminando il vincolo paesaggistico, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione, nonché con le norme di grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio, dettate dallo Stato nell’esercizio della potestà di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Talune norme determinano altresì l’invasione della potestà normativa statale nelle materie dell’ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) e dei livelli essenziali delle prestazioni socio-economiche che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) (leggi articolo).
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