Consiglio dei Ministri: Impugnata la legge regione siciliana n. 19/2021
di Paolo Oreto - 24/09/2021
Impugnate nella seduta n. 37 di ieri 23 settembre 2021 dal Consiglio dei Ministri tre leggi della Regione siciliana e precisamente:
- la legge n. 17 del 21/07/2021 recante “Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime” in quanto talune disposizioni in materia di tutela del paesaggio, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia e ponendosi in contrasto con le norme di grande riforma economico sociale costituite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, violano gli articoli 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
- la legge n. 18 del 21/07/2021 recante “Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24”, in quanto talune disposizioni in materia di pubblica sicurezza, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia e ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano l’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione;
- la legge n. 19 del 29/07/2021 “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo”, in quanto talune disposizioni in materia di condono edilizio, eccedendo dalle competenze statutarie, si pongono in contrasto con la normativa statale e con le norme di grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio e di uniformità delle prestazioni essenziali, violando gli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Ma c’è di più, oltre alle tre leggi varate dal Governo della regione siciliana nel mese di luglio, il Consiglio dei Ministri aveva già impugnato quest’anno altre 5 leggi della Regione siciliana e precisamente:
- la legge n. 2 dello 03/02/2021 recante “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio”;
- la legge n. 5 del 17/02/2021 recante “Norme in materia di enti locali”;
- la legge n. 6 dello 04/03/2021 recante “Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie”;
- la legge n. 9 del 21/04/2021 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
- la legge n. 12 del 26/05/2021 recante “Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano”.
Nel 2021 impugnate 8 leggi su 19 della Regione siciliana
Siamo certi che si tratta di un record perché delle leggi emanate dalla Regione siciliana nel 2021 sono state impugnate dal Governo nazionale ben 8 su 19 esaminate con una percentuale di leggi impugnate che si attesta sul 42%.
La legge regionale n. 19/2021
Ma andiamo con ordine precisando che legge regionale n. 19 del 29/07/2021 recante “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo” sembra sia uscita dal cilindro del Governo della regione siciliana nel corso dell’esame della disegno di legge regionale n. 669-140-453A dal titolo “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380”; il citato disegno di legge di iniziativa Governativa presentato il 20/12/2019 dal Presidente della Regione Nello Musumeci e dall’Assessore al Territorio ed Ambiente Salvatore Cordaro è stato approvato dopo oltre un anno e mezzo ed è diventato la legge n. 23 dello 06/08/2021 con un lungo esame in quarta commissione durato oltre 5 mesi e con un ancora più lungo esame in assemblea regionale durato ben 10 mesi (dal 7 ottobre 2020 al 20 luglio 2021).
Disegno di legge stralcio ad hoc
È proprio nel corso di questi lunghi 10 mesi che alcuni onorevoli regionali, con un emendamento, avrebbero voluto inserire l’unico articolo della legge regionale n. 19/2021 oggi impugnato dal Consiglio dei Ministri all’interno del disegno di legge diventato, poi, legge n. 23/2021 ma per evitare possibili impugnative su tutto il disegno di legge fu deciso che il citato articolo sarebbe stato oggetto di un disegno di legge stralcio ad hoc (ddl 669-140-453A Stralcio I) per evitare, appunto, l’eventuale impugnativa su tutta la legge.
Servizio studi della Regione siciliana
D’altra parte anche il Servizio Studi della Regione siciliana, nelle note di lettura del disegno di legge n. 669-140-453/A, in merito all’articolo che sarebbe, poi, diventato l’articolo unico della legge regionale n. 19/2021 scriveva che «Il CGA ha pertanto ritenuto che “parte delle fattispecie introdotte con la norma regionale di recepimento del condono edilizio del 1985, segnatamente la possibilità di sanare i manufatti abusivi in zone gravate da vincoli di inedificabilità relativa, possano essere estesi, diversamente da quello che prevede la norma nazionale recepita, anche al condono edilizio del 2004.”
Tuttavia le premesse e l'interpretazione del CGA non sono condivise da altre istituzioni, quali la Corte di Cassazione penale, che nella sentenza n. 7400 del 2017, ha ricordato come la tutela del paesaggio, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, limiti la potestà regionale di modificare la normativa nazionale in materia di rilascio del permesso in sanatoria e ha quindi fornito un'interpretazione letterale del recepimento regionale del terzo condono edilizio del 2004, ritenendolo un recepimento soltanto della normativa nazionale del 2004 e non retrodatabile ai contenuti del condono del 1985.
La Corte costituzionale è più volte intervenuta nella tematica 'de qua', da un lato affermando che la disciplina della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi consiste in un 'intervento eccezionale di grande riforma' riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sanzionabilità penale e alla competenza legislativa concorrente in tema di governo del territorio; dall'altro lato riconoscendo talune competenze, meramente amministrative alle Regioni a statuto ordinario ed anche, invero limitate, legislative alle Regioni ad autonomia differenziata.
Alla luce della recente sentenza 232/2017, sopra citata a proposito dell’articolo 12 sul tema della doppia conformità, che ha confermato l’orientamento precedente della Corte, e che non riguarda solo i profili di competenza penale, la norma potrebbe incorrere in censure.
SI sottolinea ulteriormente che andrebbe chiarita la procedura per l’applicazione del silenzio assenso nell’esame delle procedure di condono per gli atti di competenza della Soprintendenza BB.CC. di cui al comma 3.»
Legge n.19/2021 approvata con 23 voti favorevoli e 22 contrari
Quella che non può che definirsi altro che sanatoria, fu approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 2021 a scrutinio segreto con 23 voti favorevoli e 22 contrari. “Ci siamo battuti – affermava Giampiero Trizzino del Movimento 5 stelle - affinché passasse il messaggio che norme di questo tipo sono pericolosissime, perché colpiscono non solo il patrimonio naturalistico della Regione, ma anche la memoria illustre di uomini come Piersanti Mattarella e Bino Li Calsi che si sono battuti per tutelarlo. Oggi sì è scritta una pagina nera di politica siciliana, ma già domani depositeremo le nostre osservazione al Consiglio dei ministri affinché la norma venga impugnata dinanzi la Corte Costituzionale".
Che faranno gli enti locali?
Riteniamo che dalla data di pubblicazione della legge regionale n. 19/2021, le amministrazioni comunali non hanno operato tenendo conto della citata legge regionale e tanto meno lo dovrebbero fare adesso che il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge che, formalmente, a meno che non ci sia un intervento del legislatore regionale, resterà in vigore sino a quando non ci sarà una pronuncia della Corte costituzionale.
Con buona pace di coloro che hanno spinto per l’approvazione del disegno di legge (ddl 669-140-453A Stralcio I) che, tra l’altro, non è, neanche, transitato dalle competenti comissioni del parlamento regionale e che, poi, approvato dall’Assemblea regionala nella seduta n. 279 del 20 luglio 2021 è diventato legge regionale 29 luglio 2021 n. 19
Mentre, restiamo, adesso, in attesa dei prossimi Consigli dei Ministri per sapere se anche la legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica“ sarà impugnata, renderemo noto, non appena disponbile il testo trasmesso alla Corte costituzionale con cui il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 29 luglio 2021 n. 19.
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