Regolarità contributiva, DURC on line: le novità post Milleproroghe e INPS
di Giada Mazzanti - 08/03/2021
Con riferimento alla Regolarità contributiva DURC on line è utile analizzare due importanti e recenti novità:
- la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. Decreto Milleproroghe);
- il Messaggio INPS n. 896 del 2 marzo 2021, relativo alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DURC on line: le novità post Milleproroghe
Iniziamo con l’analisi di quanto introdotto in materia di contratti pubblici, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Il subappalto (art. 105, D.lgs. n. 50/2016).
- La quota del 40% prorogata al 30 giugno 2021.
Ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell’art. 13, comma 2, lett. c), legge n. 21 del 2021 il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto fino al 30 giugno 2021. Ricordiamo che il subappalto è “il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o i importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare”.
L’indicazione della terna dei subappaltatori sospesa fino al 31 dicembre 2021.
L’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta (ex artt. 105, comma 6 e 174, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 50/2016) è sospeso fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, e dell’articolo 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021.
Con riferimento alla verifica DURC on line ed alla responsabilità solidale contributiva e retributiva, rimane fermo quanto previsto dai commi 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 105, D.lgs. n. 50/2016.
“4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente
codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla
procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti
di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.”.
L’anticipazione del prezzo
Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 è consentito (non è obbligatorio) incrementare l’importo dell’anticipazione fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021).
I lavori in corso di esecuzione
L’articolo 13, comma 1-bis, del decreto ha modificato l’art. 8, comma 4, lett. a), della Legge n. 120/2020. Per effetto delle modifiche apportate, per i contratti di lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, il richiamato art. 8 stabilisce adesso quanto segue.
“Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:
- il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2021.
- Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.
- Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce”.
DURC on line: le novità post Messaggio INPS
Passiamo adesso al messaggio INPS n. 896 del 2 marzo 2021, relativo alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il messaggio in questione chiarisce le istruzione operative riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per i versamenti dei contributi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in unica soluzione o mediante rateizzazione.
Dopo un’ampia premessa, al paragrafo 2.1. INPS comunica che per le aziende con dipendenti, il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24” utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda, seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce. I codici attribuiti alle sospensioni contributive per i flussi Uniemens sono i seguenti: N974 - N975 - N976 (cfr. il messaggio n. 4840 del 23 dicembre 2020).
INPS rammenta che il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e, nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese. Per il versamento delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, per rateizzazioni ordinarie concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”. Il messaggio INPS prosegue illustrando le procedure previste per i Committenti Gestione separata, nonché per le Aziende con natura giuridica privata, con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
Il principio della continuità del possesso dei requisiti
In ambito di selezione pubblica, la regolarità contributiva del DURC on-line assume rilevante importanza per il principio, posto a presidio della par condicio, della continuità del possesso dei requisiti che deve caratterizzare l’offerente al momento della presentazione dell’offerta sino all’aggiudicazione definitiva e del rapporto con la Stazione appaltante. Non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, essendo dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva. Il Consiglio di Stato ha recentemente acclarato che l’Operatore economico destinatario di un invito alla regolarizzazione contributiva (cd. Preavviso di DURC negativo) ex articolo 4, comma 1, D.M. 30 gennaio 2015, di consistente importo, è da escludersi dalle procedure ad evidenza pubblica per violazione del principio sancito dall’articolo 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e di quello di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione (Con. St. Sez. V, 26 giugno 2020, n. 4100).
A cura di Giada Mazzanti
Autrice del libro Durc e regolarità
contributiva in edilizia
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