Regolarità contributiva Inarcassa: modalità per il rilascio
07/11/2013
In riferimento a quanto disposto dall’ultimo periodo
dell’art. 90, comma 7, del Codice dei contratti (D.Lgs. n.
163/2006), all’atto del conferimento dell’incarico
professionale deve essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario. Nel caso di
professionisti che non abbiano dipendenti non è applicabile
l’articolo 6 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti
(D.P.R. n. 207/2010) e gli Enti appaltanti non devono acquisire il
DURC all’atto del pagamento di un eventuale acconto per il semplice
fatto che per il professionista che non ha dipendenti non è
possibile parlare di DURC e di adempimenti INPS, INAIL e Cassa
edile; in tale caso è applicabile soltanto la citata norma
codicistica, e pertanto la verifica della regolarità contributiva
dovrà avvenire soltanto all’atto dell’affidamento
dell’incarico.
Gli Architetti e gli Ingegneri che non hanno dipendenti e che
devono dimostrare la regolarità contributiva all’atto
dell’affidamento di un incarico da parte di un Ente pubblico, non
hanno più l’onere di richiedere e presentare la certificazione:
sono infatti le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari che
devono richiedere il certificato di regolarità contributiva tramite
l'(applicazione disponibile sul sito di
Inarcassa, qualora la certificazione sia legata ad un
procedimento di gara di valore inferiore a 40.000 euro. Per gli
affidamenti d’importo superiore a € 40.000 devono utilizzare il
sistema AVCPass gestito dall'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Inarcassa continua a rilasciare ai professionisti (esclusivamente
su Inarcassa on line) e alle società che
ne fanno domanda il certificato, utile esclusivamente nei
rapporti contrattuali tra privati.
Diverso il caso di professionisti che hanno dipendenti e che sono,
quindi, datori di lavoro, per i quali è applicabile l’articolo 6
del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (D.P.R. n.
207/2010). In questo caso il professionista sarà obbligatoriamente
iscritto agli enti previdenziali pubblici e pertanto allo stesso
potrà essere rilasciato un DURC anche nel caso del pagamento di
acconti per il fatto stesso che la verifica della regolarità del
DURC è, essenzialmente, tesa a garantire il pagamento degli oneri
previdenziali in favore dei dipendenti. Sembra dunque coerente
l’inderogabilità di detti controlli nel caso di un professionista
che abbia dipendenti.
A cura di Arch. Paolo Oreto
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