Residui di produzione: Pubblicato il regolamento per la qualifica come sottoprodotti
17/02/2017
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 recante “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. Con il nuovo regolamento vengono definiti i criteri affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.
Il decreto si applica ai residui di produzione (ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto) e non si applica:
- ai prodotti (ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari);
- alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- ai residui derivanti da attività di consumo.
Come precisato nelle premesse al decreto, il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l’innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonché riduce il consumo di materie prime vergini.
Il decreto contiene i seguenti articoli:
- art. 1 - Oggetto e finalità
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Ambito di applicazione
- art. 4 - Condizioni generali
- art. 5 - Certezza dell’utilizzo
- art. 6 - Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale
- art. 7 - Requisiti di impiego e di qualità ambientale
- art. 8 - Deposito e movimentazione
- art. 9 - Controlli e ispezioni
- art. 10 - Piattaforma di scambio tra domanda e offerta
- art. 11 – Disposizioni finali
oltre a due allegati e precisamente l’allegato 1 relativo alle Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia e l’allegato 2 contenente la scheda tecnica e dichiarazione di conformità rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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