Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dall'ANAC indicazioni interpretative sulle nuove Linee Guida
23/12/2016
I nuovi requisiti di professionalità del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsti dalle Linee guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni" si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime (22/11/2016), nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Lo ha chiarito il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone con il Comunicato 14 dicembre 2016 con il quale ha fornito alcune indicazioni interpretative sulle Linee Guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
Nel dettaglio, il Presidente Cantone ha ricordato che le Linee Guida n. 3 sul RUP sono entrate in vigore il 22 novembre 2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le indicazioni fornite da tali Linee Guida, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Pertanto, per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016, il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni.
Per quanto concerne il paragrafo 5.2. delle linee guida n. 3/2016 rubricato "Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP", stabilisce che il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. La nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti interni, come previsto – ad esempio - per il periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima. In ogni caso, il RUP dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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