Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Linee Guida ANAC: arriva il parere favorevole del Consiglio di Stato
27/09/2017
Parere favorevole con osservazioni della Commissione speciale del Consiglio di Stato per le Linee guida n. 3 dell'ANAC recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni".
Dopo la pubblicazione del D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo) che ha modificato il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha posto in consultazione (scaduta il 28 giugno 2017)le linee guida n. 3 e predisposto il nuovo testo delle linee guida, al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal correttivo, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP. Per meglio comprenderne le novità avevamo predisposto un testo su due colonne(cosiddetto “testo a fronte”) in cui nella colonna di sinistra abbiamo riportato i vari paragrafi delle linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 mentre nella colonna di destra abbiamo riportato il nuovo testo delle stesse proposto dall’ANAC in cui sono state messe in evidenza le parti abrogate e quelle introdotte (in grassetto) con un evidenziatore giallo.
Successivamente alla consultazione, l’ANAC, con nota del 31 luglio 2017, ha chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione al testo aggiornato delle Linee Guida n. 3. La competente commissione speciale istituita presso le sezioni consultive di Palazzo Spada ha compiuto il richiesto esame delle linee guida, predisposte in attuazione dell'art. 31, comma 5 che in tema di RUP (post correttivo) demandava all'ANAC la disciplina di dettaglio sui suoi compiti specifici, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità, in relazione alla complessità dei lavori. Rientrano tra le caratteristiche vincolanti delle Linee guida anche l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione.
Con Parere 25 settembre 2017, n. 2040 il Consiglio di Stato è entrato nuovamente nel merito delle Linee Guida aggiornate ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017), esprimendo parere favorevole con osservazioni della Commissione speciale.
Nella nuova formulazione delle Linee Guida, l'ANAC ha superato l'iniziale impostazione (condivisibile pre-correttivo) di suddividere i contenuti tra prescrizioni vincolanti e non. Risulta, inoltre, espunto il richiamo all’art. 213, comma 2 del Codice dei contratti dal paragrafo 2 (relativo alla nomina del responsabile del procedimento) e dal paragrafo 3 (relativo ai compiti del RUP in generale).
Palazzo Spada ha rilevato come, con le modifiche introdotte al Codice dei contratti dal D.Lgs. n.56/2017, resta confermata l’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica. A seguito del Correttivo, inoltre, viene imposta una copertura legislativa sulle previsioni delle Linee Guida riferite ai presupposti della nomina e alle relative modalità. Ne consegue che le previsioni già recate dalle Linee Guida del 26 ottobre 2016 su tali ulteriori ambiti disciplinari perdono la loro valenza non vincolante e vengono ascritte a pieno titolo, a decorrere dall’entrata in vigore dell’aggiornamento, all’ambito delle Linee Guida di contenuto vincolante.
Entrando nel dettaglio delle Linee Guida, i giudici di Palazzo Spada hanno espresso alcune osservazioni sui singoli paragrafi di cui si compone il testo, tra le quali:
- Par. 2 – Con il correttivo, viene demandata alle linee guida anche la disciplina relativa ai presupposti e alle modalità di nomina. A tal scopo, per il Consiglio di Stato appare opportuno integrare le previsioni relative alla nomina del RUP attraverso specifici riferimenti a tali presupposti e modalità (ad esempio, potrebbe essere chiarita la nozione di “necessario livello di inquadramento giuridico” laddove il dipendente occupi una posizione elevata ma non riferita alla professionalità tecnica posseduta, o viceversa possa vantare una rilevante professionalità tecnica pur se inquadrato in una posizione non elevatissima).
- Par. 2.3 – Sempre in relazione ai presupposti e alle modalità di nomina del RUP, potrebbe essere utile fornire un chiarimento (dalle indubbie ricadute pratiche) circa la relazione che esiste fra l’art. 31, comma 1, penultimo periodo (secondo cui, in caso di carenza in organico di adeguate professionalità, l’incarico di RUP viene assegnato “tra gli altri dipendenti in servizio”) e l’art. 31, comma 6 (secondo cui, in caso di assenza in organico di un tecnico, le funzioni di RUP per i servizi di ingegneria e di architettura sono attribuite “al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare”);
- Par. 4.2, lett. a) – Per quanto riguarda gli appalti e le concessioni di lavori di importo inferiore a 150mila euro lo schema sottoposto al parere consente, in caso di carenza in organico di un tecnico, che l’incarico di RUP sia affidato “a un dirigente laureato in materie giuridiche”. I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato come, soprattutto negli Enti di piccola dimensione, tale requisito potrebbe risultare sproporzionato considerato che tale figura potrebbe non essere presente.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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