Responsabili delle sicurezza: Discrezionale la scelta di Architetti o Ingegneri
04/06/2014
Rientra nel legittimo potere discrezionale dell’amministrazione la
scelta dei requisiti professionali da richiedere ai soggetti fra i
quali operare la selezione per l’affidamento dell’incarico di
responsabile della salute e della sicurezza sul lavoro.
Così si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2464 del 14 maggio 2014.
Tutto nasce da una sentenza 17 novembre 2010 n. 2671 del TAR per la Puglia sede di Lecce che, in accoglimento dei ricorso proposto dall’Ordine degli architetti PPC di Lecce, aveva annullato tutti gli atti della procedura avviata dalla Corte d’Appello di Lecce, per l’affidamento del servizio di prevenzione e protezione presso gli uffici giudiziari del distretto.
L’oggetto della controversia era costituito dalla previsione (per la partecipazione alla gara per la individuazione delle figure dei responsabili della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008) del diploma di laurea in ingegneria (e non di quello in architettura), oltre alla capacità e ai requisiti professionali di cui all’art. 32 d. lgs. n. 81/2008.
In pratica l’Ordine degli Architetti di Lecce precisava, tra l’altro, che nella procedura “è sostanzialmente mancato proprio l’accertamento della necessità di una specifica e concreta esperienza nel settore della prevenzione e sicurezza del lavoro superiore rispetto a quella che, nella sistematica normativa, è posseduta indifferentemente da soggetti in possesso della laurea in ingegneria, in architettura o anche da soggetti non in possesso di laurea che abbiano maturato un percorso professionale caratterizzante”. Ciò ha determinato il mancato rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all’art. 27, co. 1, d. lgs. n. 163/2006, applicabile nel caso di specie.
I Giudici di Palazzo Spada, nel pronunciarsi in sede cautelare sulla controversia, con ordinanza 29 luglio 2010 n. 3680 hanno avuto modo di affermare che:
Il Consiglio di Stato riformando la sentenza del TAR per la Puglia sede di Lecce, ha affermato che non vi può essere alcuna violazione del principio di parità di trattamento, per avere l’amministrazione richiesto il possesso di una certa laurea in luogo di altre, pur ritenute equivalenti (nella specie laurea in architettura), laddove la legge non richiede il possesso di alcuna laurea quale requisito di partecipazione.
In tal caso, infatti, la previsione costituisce solo un legittimo esercizio del potere discrezionale concesso all’amministrazione.
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Così si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2464 del 14 maggio 2014.
Tutto nasce da una sentenza 17 novembre 2010 n. 2671 del TAR per la Puglia sede di Lecce che, in accoglimento dei ricorso proposto dall’Ordine degli architetti PPC di Lecce, aveva annullato tutti gli atti della procedura avviata dalla Corte d’Appello di Lecce, per l’affidamento del servizio di prevenzione e protezione presso gli uffici giudiziari del distretto.
L’oggetto della controversia era costituito dalla previsione (per la partecipazione alla gara per la individuazione delle figure dei responsabili della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008) del diploma di laurea in ingegneria (e non di quello in architettura), oltre alla capacità e ai requisiti professionali di cui all’art. 32 d. lgs. n. 81/2008.
In pratica l’Ordine degli Architetti di Lecce precisava, tra l’altro, che nella procedura “è sostanzialmente mancato proprio l’accertamento della necessità di una specifica e concreta esperienza nel settore della prevenzione e sicurezza del lavoro superiore rispetto a quella che, nella sistematica normativa, è posseduta indifferentemente da soggetti in possesso della laurea in ingegneria, in architettura o anche da soggetti non in possesso di laurea che abbiano maturato un percorso professionale caratterizzante”. Ciò ha determinato il mancato rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all’art. 27, co. 1, d. lgs. n. 163/2006, applicabile nel caso di specie.
I Giudici di Palazzo Spada, nel pronunciarsi in sede cautelare sulla controversia, con ordinanza 29 luglio 2010 n. 3680 hanno avuto modo di affermare che:
- l’art. 32 del D.Lgs. 9/4/08 n. 81, recante capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni;
- il comma 2 del citato articolo 32 prevede in linea di massima i requisiti professionali e le capacità richieste, senza peraltro individuare precisi titoli di studio;
- nel rispetto dei principi previsti, permane all’Amministrazione un’area di valutazione discrezionale circa la scelta dei requisiti professionali da richiedere ai soggetti fra i quali operare la selezione per l’affidamento dell’incarico in questione.
Il Consiglio di Stato riformando la sentenza del TAR per la Puglia sede di Lecce, ha affermato che non vi può essere alcuna violazione del principio di parità di trattamento, per avere l’amministrazione richiesto il possesso di una certa laurea in luogo di altre, pur ritenute equivalenti (nella specie laurea in architettura), laddove la legge non richiede il possesso di alcuna laurea quale requisito di partecipazione.
In tal caso, infatti, la previsione costituisce solo un legittimo esercizio del potere discrezionale concesso all’amministrazione.
A cura di Gabriele
Bivona
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