Responsabilità Professionale: assicurazione delle nuove spese di progettazione e maggiori costi per varianti
20/11/2019
Nonostante l’abrogazione del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le Stazioni Appaltanti, Settori Speciali in particolare, continuano di frequente a richiedere ai Progettisti la c.d. polizza RC “ex Merloni” “a copertura delle nuove spese di progettazione e dei maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione”. Fattispecie ben definite e circoscritte, con limiti di risarcimento e massimali prestabiliti (vedi schema tipo 2.2 – D.M. 123 del 12.03.2004).
L’art. 24, comma 4) del nuovo Codice recita più
genericamente:
“sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a
favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di
affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono
a carico dei soggetti stessi”.
Nella seconda ipotesi lo spirito della norma si risolve nel vedere assicurati tutti i rischi professionali del “soggetto esterno”, ivi comprese evidentemente le nuove spese di progettazione e i maggiori costi sostenute dall’Ente Appaltante, con la sostanziale differenza che, diversamente dal D.Lgs n.163/2016, non vengono più definiti limiti di risarcimento e massimali, restando invariate le responsabilità in capo al Progettista.
Ferme le premesse, giova tenere presente che ancora oggi la maggior parte le delle polizze di RC Professionale reperibili sul mercato per i professionisti, escludono espressamente le garanzie previste dalla RC “ex Merloni”, riservandosi le compagnie di valutarle caso per caso, con pattuizione specifica o polizza separata.
Alta quindi l’attenzione su questo aspetto, in tutti i casi in cui il Committente non richieda espressamente le precisazioni previste dalla RC “ex Merloni”, non evidenziando una responsabilità che comunque permane e che potrebbe comportare grave ed inatteso pregiudizio economico per il Progettista non adeguatamente assicurato.
A cura di Andrea Barni
CEO Assifidi SpA
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