Reverse Charge, dalle Entrate la circolare-vademecum sulle sanzioni

15/05/2017

Cosa succede in caso di errata scelta tra reverse charge e iva ordinaria?Quali sono le operazioni esenti, non imponibili, escluse da Iva o inesistenti?A queste e ad altre domande risponde la Circolare 11 maggio 2017, n. 16/E recante "La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile - art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158" con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce un vero e proprio Vademecum sul regime sanzionatorio dell'inversione contabile.

Il Vademecum è formato da una premessa normativa e 5 capitoli:

  1. La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3)
  2. Omissione degli adempimenti connessi all’applicazione del sistema dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis)
  3. Errata applicazione dell’imposta nel modo ordinario anziché mediante il sistema dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis.1)
  4. Errata applicazione dell’imposta con il sistema dell’inversione contabile anziché nel modo ordinario (art. 6, comma 9-bis.2)
  5. Errata applicazione del sistema dell’inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti (art. 6, comma 9-bis.3)
    a) Operazioni esenti, non imponibili o non soggette
    b) Operazioni inesistenti

La circolare entra nel dettaglio del regime sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 158/2015. Secondo un criterio di proporzionalità, ad essere colpite più duramente sono le violazioni commesse con un intento di evasione o di frode oppure che comportano l’occultamento dell’operazione o un debito d’imposta, mentre vengono punite in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l’imposta risulta comunque assolta.

Errata scelta tra reverse charge e iva ordinaria, la sanzione è fissa - Quando l’operazione rientra nell’inversione contabile ma per errore il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di Iva come per un’operazione ordinaria, se l’imposta è stata assolta seppur in modo irregolare (cioè se la fattura è stata registrata dal cedente e l’imposta è confluita nella liquidazione periodica) si applica una sanzione fissa da 250 euro a 10mila euro. In un’ottica di semplificazione, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Sanzione nella stessa misura anche nel caso opposto, cioè quando l’Iva, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente.
Anche in questo caso, se l’imposta è stata comunque assolta nonostante l’errore, il diritto di detrazione per il cessionario è salvo e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l’Iva. Non deve trattarsi, però, di ipotesi palesemente estranee al regime dell’inversione contabile. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore.

Operazioni esenti, non imponibili, escluse da Iva o inesistenti - Quando il reverse charge viene applicato a operazioni che sono invece esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, il debito d’imposta e la relativa detrazione si annullano. In sede di accertamento, infatti, vengono espunti sia il debito sia il credito d’imposta confluiti nella liquidazione periodica. In caso di operazioni inesistenti, però, si applica anche una specifica sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Se non ci sono accertamenti definitivi, vale sempre il favor rei - Le nuove disposizioni previste dal decreto n. 158/2015 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016.
Tuttavia, per il principio del favor rei, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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