Ricorsi amministrativi e Durc: nuove indicazioni del ministero del Lavoro

02/07/2010

In caso di ricorso amministrativo in attesa di risposta, la regolarità contributiva (DURC) può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso stesso. Va riconosciuta la possibilità di attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del DURC, fino all'adozione del provvedimento formale di decisione dell'Organo competente.

Lo ha affermato il Ministero del Lavoro con la comunicazione n. 10849 del 18 giugno 2010, in risposta alla diverse richieste di chiarimento pervenute a seguito dell'interpello n. 64 del 31 luglio 2009, in merito al rilascio del Durc in presenza di contenzioso amministrativo dopo l'inutile decorso del termine assegnato dalla legge per la decisone del ricorso, con conseguente formazione del silenzio. In particolare, il Ministero nel 2009 aveva chiarito che decorso il termine previsto dalla legge per la decisione di un ricorso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, la mancata pronuncia deve intendersi quale silenzio rigetto che ha la medesima valenza di una decisione espressa. In tal caso, pertanto, il ricorso deve considerarsi respinto e in assenza di ricorso giudiziario non è possibile certificare la regolarità contributiva dell'impresa.

Tuttavia, l'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971stabilisce che "contro gli atti amministrativi (...) di enti pubblici (...), è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti".

In tal senso, l'INAIL, con la nota n. 8523/2009, ha recepito quanto affermato dal Ministero del Lavoro, affermando che decorsi i termini previsti senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto si intendono respinti. Diversamente l'Inps, secondo il regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi adottato in attuazione del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dalla legge n. 88/1989, non riconosce alcuna valenza, ai fini dell'esito del ricorso amministrativo, all'inutile decorso del termine previsto dalla legge, rilevante invece quale condizione di procedibilità per promuovere il contenzioso giudiziario.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato come il decorso del termine di novanta giorni non abbia effetti sostanziali, ma soltanto processuali, senza far venir meno, in capo all'autorità investita del ricorso, il potere-dovere di deciderlo (sentenza n. 983/2000)

Infine, il Ministero del Lavoro ha richiamato il DM 24 ottobre 2007 che, all'art. 8, comma 2, lett. a), prevede che "in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso".

In definitiva, secondo il nuovo orientamento del Ministero, la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo non osta alla possibilità da parte dell'INPS di attestare la regolarità contributiva dell'impresa ai fini del rilascio del Durc, fino alla decisione esplicita del contenzioso da parte dell'organo competente.

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A cura di Ilenia Cicirello


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