Riduzione contributiva settore dell’edilizia anno 2016: Circolare Inps con indicazioni operative
01/02/2017
L’INPS con la circolare n. 23 del 31 gennaio 2017 detta le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato relativo alla riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2016 ricordando che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto direttoriale del 10 novembre 2016, ha confermato - per il 2016 - la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. La circolare dopo la premessa contiene i seguenti paragrafi:
- Caratteristiche della riduzione contributiva.
- Condizioni di accesso al beneficio.
- Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione dei flussi UniEmens.
Al paragrafo 1 è precisato che per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909 Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti - nella misura del 11,50% - per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Al paragrafo 2 l’INPS aggiunge che l’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
- rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione (art. 36 bis, comma 8, del decreto legge 223/2006).
Per ultimo il paragrafo 3 contiene le modalità operative relative all’invio ed alla gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.
Alla circolare sono allegati il decreto direttoriale 10 novembre 2016 e il fac-simile della dichiarazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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