Rifiuti: pubblicato il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Europea
14/12/2010
Sul supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta ufficiale n. 288 del
10 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive "; il provvedimento entrerà in vigore dopo 15 giorni
dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 26
dicembre 2010.
Con il decreto in argomento sono state apportate importanti modifiche alla Parte Quarta del Codice dell'ambiente di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e si è provveduto a coordinare la stessa con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, del quale è stato predisposto anche il regime sanzionatorio, la cui operatività è prevista a decorrere dall'1 gennaio 2011
Nulla cambia in materia di terre e rocce da scavo per le quali continua ad applicarsi la procedura contenuta nell'articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006, con la precisazione che nel caso di riutilizzo nel sito di produzione non è necessario applicare la normativa stessa.
Il nuovo Decreto legislativo n. 295/2010, in attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo ricomprende i materiali da scavo nel concetto di sottoprodotto e rinvia l'applicazione della relativa disciplina all'emanazione di successivi decreti ministeriali.
Per quanto concerne, invece, il trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 212, comma 8 del Codice dell'ambiente sono previste rilevanti novità; coloro i quali intendono trasportare i propri rifiuti non pericolosi, senza aderire su base volontaria al SISTRI, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo oggetto della presente notizia, dovranno dotarsi di un registro di carico e scarico per ogni cantiere.
© Riproduzione riservata
Con il decreto in argomento sono state apportate importanti modifiche alla Parte Quarta del Codice dell'ambiente di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e si è provveduto a coordinare la stessa con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, del quale è stato predisposto anche il regime sanzionatorio, la cui operatività è prevista a decorrere dall'1 gennaio 2011
Nulla cambia in materia di terre e rocce da scavo per le quali continua ad applicarsi la procedura contenuta nell'articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006, con la precisazione che nel caso di riutilizzo nel sito di produzione non è necessario applicare la normativa stessa.
Il nuovo Decreto legislativo n. 295/2010, in attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo ricomprende i materiali da scavo nel concetto di sottoprodotto e rinvia l'applicazione della relativa disciplina all'emanazione di successivi decreti ministeriali.
Per quanto concerne, invece, il trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 212, comma 8 del Codice dell'ambiente sono previste rilevanti novità; coloro i quali intendono trasportare i propri rifiuti non pericolosi, senza aderire su base volontaria al SISTRI, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo oggetto della presente notizia, dovranno dotarsi di un registro di carico e scarico per ogni cantiere.
A cura di Paolo
Oreto
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