Rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna: Revoca dell’aggiudicazione per grave illecito professionale
di Redazione tecnica - 18/09/2020
Il Tar Veneto con la Sentenza 9 settembre 2020, n. 800 interviene in merito al ricorso presentato da un’impresa per l’annullamento di una nota di un’amministrazione comunale con cui la ricorrente è esclusa dalla gare per gli anni 2019/2020 e di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresa la determina n. 2017/83/0365 del 29 novembre 2017 della stessa amministrazione comunale.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
Nella sentenza è precisato che l’Amministrazione comunale aveva avviato una procedura negoziata secondo le modalità previste per gli appalti sotto soglia di importo pari o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 150.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine aveva formulato una richiesta di offerta attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione tramite la pubblicazione di un avviso esplorativo per l’acquisizione di una manifestazione di interesse.
L’impresa ricorrente aveva presentato la propria candidatura chiedendo di partecipare alla procedura negoziata.
Esclusione della ricorrente
Il Comune di Padova con provvedimento n. 2019/12/0015 del 19 settembre 2019, aveva disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura in quanto nel 2017 era stata effettuata nei suoi confronti la revoca dall’aggiudicazione per il medesimo servizio.
Mancata firma del contratto e revoca dell’aggiudicazione nel 2017
Nella procedura del 2017 la ricorrente aveva chiesto di installare del materiale di tipo diverso da quello offerto in sede di gara. A fronte del rifiuto del Comune di accettare la liberatoria per tale sostituzione, motivato con riferimento alla circostanza che ciò avrebbe comportato un’alterazione dell’oggetto del contratto, la ricorrente si è rifiutata di sottoscrivere il verbale di consegna del servizio.
Ricorso tardivo per la revoca del 2017
Nei confronti del provvedimento di escussione della cauzione provvisoria la ricorrente ha prestato acquiescenza, mentre il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è impugnato, a distanza di molto tempo, solo con il ricorso oggetto del presente articolo.
Con riguardo al provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposta nei riguardi della società ricorrente nell’anno 2017 il Tar Veneto rileva che la mancata tempestiva impugnazione di quel provvedimento comporta che lo stesso abbia definitivamente consolidato i propri effetti e non possa più essere messo in discussione.
Le censure proposte sono infondate
Le censure proposte avverso il provvedimento di esclusione sono infondate perché il provvedimento di esclusione fondato sul grave illecito professionale commesso dall’Impresa risulta sufficientemente motivato con il richiamo al precedente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione dovuto al rifiuto dell’allora aggiudicataria, odierna ricorrente, di sottoscrivere il verbale di consegna del servizio in prossimità delle festività natalizie in vista delle quali gli arredi avrebbero dovuto essere installati; rifiuto che ha determinato il concreto rischio di avviare il servizio in tempo non più utile.
Grave illecito rpofessionale
Tale condotta, come osserva il Comune nelle proprie difese, può essere considerata come un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto, come chiarito dalle Linee guida n. 6 di ANAC, approvate con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016, a tal fine assumono rilevanza “tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall'art. 93 del Codice”.
Ricorso dichiarato irricevibile
In definitiva il ricorso introduttivo deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui impugna il provvedimento n. 2017/83/0365 del 29 novembre 2017, con il quale l’amministrazione comunale ha revocato l’aggiudicazione disposta in favore della società ricorrente relativamente alla procedura di selezione dell’affidatario del servizio per l’anno 2017, e deve essere respinto nella parte in cui impugna il provvedimento n. 2019/12/0015 del 19 settembre 2019, che ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione per l’anno 2019; i motivi aggiunti, con i quali è impugnata l’aggiudicazione disposta con provvedimento n. 2019/12/0020 del 23 ottobre 2019 in favore del controinteressato non costituitosi in giudizio, devono invece essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
In allegato la sentenza 9 settembre 2020, n. 800.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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