Riforma Professioni: respinto il ricorso degli Agrotecnici contro il DPR n. 137/2012
07/04/2015
Respinto il ricorso del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati contro il DPR n. 137/2012 di riforma
delle professioni. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la
sentenza n. 1685 del 31 marzo 2015 che ha interamente e
definitivamente confermato i contenuti del decreto che gli
Agrotecnici avevano impugnato lamentando numerosi vizi, di forma e
di sostanza.
Gli Agrotecnici avevano denunciato dei vizi di sostanza e di forma. Tra i primi il fatto che un provvedimento spacciato come di “liberalizzazione” delle professioni in realtà producesse effetti contrari, fra l’altro riducendo gli spazi di accesso dei giovani al mondo professionale (per esempio, viene reso molto più difficile il tirocinio, il cui svolgimento deve addirittura essere ripetuto trascorso un certo periodo) mentre, tra i secondi, il fatto che la legge autorizzante contenesse disposizioni che nel DPR sono state applicate in modo completamente diverso (ad esempio, tutta la parte sulla formazione continua obbligatoria).
Secondo il Collegio degli Agrotecnici, i giudici di Palazzo Spada avrebbero operato una evidente forzatura nel dare una interpretazione “estensiva” (davvero molto estensiva) al potere di vigilanza dello Stato previsto dall’art. 2229 Codice Civile, assimilando alla “vigilanza” attività che sono di assoluta ingerenza nell’autonomia degli Ordini e Collegi professionali”.
”E’ peraltro una interpretazione “estensiva” - ha continuato un comunicato degli Agrotecnici - che si pone in contrasto con la prevalente giurisprudenza e con la dottrina tradizionale (ampiamente richiamate nel nostro ricorso di appello) che, al contrario, concepiscono il potere di legittimità dello Stato sugli Albi professionali come necessariamente rispettoso della autonomia di questi ultimi e, quindi, limitato al riscontro della legittimità delle deliberazioni adottate: con il DPR n. 137/2012, va ricordato, avviene invece esattamente il contrario”.
Gli Agrotecnici hanno evidenziato come il Consiglio di Stato non si sia pronunciato su alcuni vizi denunciati, tra i quali:
Omissioni definite dagli Agrotecnici come un ” vizio di “rifiuto di giurisdizione” da parte del Consiglio di Stato”.
“Queste considerazioni -ha dichiarato Roberto Orlandi Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati - assolutamente oggettive e verificabili dalla semplice lettura della sentenza n. 1685/2015, portano a ritenere che la decisione del Consiglio di Stato possa essere il frutto di dinamiche diverse, anche di mera opportunità, rispetto alla pura applicazione del diritto. La circostanza di vedere giudiziariamente confermato il DPR n. 137/2012 non lo fa per questo diventare un buon provvedimento; a nostro avviso esso resta un provvedimento negativo, fortemente penalizzante per i giovani professionisti (costretti addirittura, in determinati casi, a dover ripetere il tirocinio professionale), penalizzante per chi è già iscritto nell’Albo (gravato di ulteriori costi, spese ed obblighi per continuare a svolgere la professione), mortificanti per i Consigli Nazionale degli Ordini e Collegi professionali (trattati alla stregua di soggetti incapaci od inaffidabili)”.
Giudizio negativo ampiamente condiviso dai praticanti e dai liberi professionisti, di tutti gli Albi, che hanno ben presente la mole di nuovi ed inutili obblighi loro imposti dal DPR n. 137/2012.
“Tanto è vero -ha proseguito Orlandi- che quando questo argomento viene toccato nei Convegni, il disappunto dei professionisti presenti è evidente e non nascosto”.
Pesante e polemico contro le altre professioni, il commento finale degli Agrotecnici che hanno puntato il dito contro gli altri Albi che non si sarebbero battuti fino in fondo, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento democratico, contro una disposizione ritenuta ingiusta e negativa, come quella rappresentata dal DPR n. 137/2012.
© Riproduzione riservata
Gli Agrotecnici avevano denunciato dei vizi di sostanza e di forma. Tra i primi il fatto che un provvedimento spacciato come di “liberalizzazione” delle professioni in realtà producesse effetti contrari, fra l’altro riducendo gli spazi di accesso dei giovani al mondo professionale (per esempio, viene reso molto più difficile il tirocinio, il cui svolgimento deve addirittura essere ripetuto trascorso un certo periodo) mentre, tra i secondi, il fatto che la legge autorizzante contenesse disposizioni che nel DPR sono state applicate in modo completamente diverso (ad esempio, tutta la parte sulla formazione continua obbligatoria).
Secondo il Collegio degli Agrotecnici, i giudici di Palazzo Spada avrebbero operato una evidente forzatura nel dare una interpretazione “estensiva” (davvero molto estensiva) al potere di vigilanza dello Stato previsto dall’art. 2229 Codice Civile, assimilando alla “vigilanza” attività che sono di assoluta ingerenza nell’autonomia degli Ordini e Collegi professionali”.
”E’ peraltro una interpretazione “estensiva” - ha continuato un comunicato degli Agrotecnici - che si pone in contrasto con la prevalente giurisprudenza e con la dottrina tradizionale (ampiamente richiamate nel nostro ricorso di appello) che, al contrario, concepiscono il potere di legittimità dello Stato sugli Albi professionali come necessariamente rispettoso della autonomia di questi ultimi e, quindi, limitato al riscontro della legittimità delle deliberazioni adottate: con il DPR n. 137/2012, va ricordato, avviene invece esattamente il contrario”.
Gli Agrotecnici hanno evidenziato come il Consiglio di Stato non si sia pronunciato su alcuni vizi denunciati, tra i quali:
- la violazione di legge in materia di tirocini (art. 6 del DPR n.137/2012), al quale il ricorso dedicava ben nove pagine;
- il mancato riscontro da parte del Governo delle istanze del Collegio Nazionale di modifica del DPR n. 137/2012 nel corso del procedimento della sua adozione (che avrebbero potuto evitare il contenzioso ove prese in considerazione);
- la violazione della regola per cui il delegato non può a sua volta delegare, sistema invece largamente utilizzato nel DPR impugnato (a proposito delle disposizioni del regolamento delegato impugnato che prevedono l'adozione di ulteriori regolamenti governativi per disciplinare la materia).
Omissioni definite dagli Agrotecnici come un ” vizio di “rifiuto di giurisdizione” da parte del Consiglio di Stato”.
“Queste considerazioni -ha dichiarato Roberto Orlandi Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati - assolutamente oggettive e verificabili dalla semplice lettura della sentenza n. 1685/2015, portano a ritenere che la decisione del Consiglio di Stato possa essere il frutto di dinamiche diverse, anche di mera opportunità, rispetto alla pura applicazione del diritto. La circostanza di vedere giudiziariamente confermato il DPR n. 137/2012 non lo fa per questo diventare un buon provvedimento; a nostro avviso esso resta un provvedimento negativo, fortemente penalizzante per i giovani professionisti (costretti addirittura, in determinati casi, a dover ripetere il tirocinio professionale), penalizzante per chi è già iscritto nell’Albo (gravato di ulteriori costi, spese ed obblighi per continuare a svolgere la professione), mortificanti per i Consigli Nazionale degli Ordini e Collegi professionali (trattati alla stregua di soggetti incapaci od inaffidabili)”.
Giudizio negativo ampiamente condiviso dai praticanti e dai liberi professionisti, di tutti gli Albi, che hanno ben presente la mole di nuovi ed inutili obblighi loro imposti dal DPR n. 137/2012.
“Tanto è vero -ha proseguito Orlandi- che quando questo argomento viene toccato nei Convegni, il disappunto dei professionisti presenti è evidente e non nascosto”.
Pesante e polemico contro le altre professioni, il commento finale degli Agrotecnici che hanno puntato il dito contro gli altri Albi che non si sarebbero battuti fino in fondo, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento democratico, contro una disposizione ritenuta ingiusta e negativa, come quella rappresentata dal DPR n. 137/2012.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata