Riforma Protezione Civile, il Gazzetta la Legge delega n. 30/2017
21/03/2017
Dopo l'approvazione definitiva alla Camera dei Deputati del 7 marzo 2017 (leggi news), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/03/2017 ed entrerà in vigore il 4 aprile 2017, la Legge 16 marzo 2017, n. 30 recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile".
Come previsto, la legge delega il Governo ad adottare, entro
nove mesi, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino,
coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni
legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della
protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di
leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi
e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione
europea, nei seguenti ambiti (comma 1):
a) definizione delle attività di protezione civile;
b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello
centrale, regionale e locale;
c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo
Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città
metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile;
d) disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei
cittadini, singoli e associati;
e) disciplina della partecipazione e della collaborazione delle
università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di
protezione civile;
f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e
la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, nel
quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione
civile;
g) disciplina dello stato di emergenza, garantendo la tempestività
e l'omogeneità della valutazione delle condizioni dei territori ai
fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di
ordinanza in deroga a norme vigenti, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea,
unitamente alle modalità di attivazione operativa, anche
preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in
relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di
competenza e responsabilità e all'effettiva operatività, anche per
interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle
colonne mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalità
di impiego di personale qualificato proveniente da enti locali a
supporto delle amministrazioni locali colpite;
h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche
sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di
intervento del Servizio nazionale della protezione civile per
consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne
l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in
ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo
trasparenti procedure di verifica successiva in relazione:
1)alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
2)a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
3)alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;
i) disciplina organica degli strumenti nazionali di
finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione
civile;
l) disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono
essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di
contabilità speciale e disciplina dei relativi obblighi di
rendicontazione, delle procedure di controllo successivo e del
subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei
rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione
commissariale, nonché nei procedimenti contenziosi e nelle attività
pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in
relazione ad esso;
m) disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli
alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali e
non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle
opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico
danneggiate, comprese quelle strategiche, nonché di riduzione del
rischio residuo, e delle altre misure per favorire il superamento
dello stato di emergenza, anche prevedendo eventuali forme di
microcredito agevolato, nonché la ripresa economica dei soggetti
privati e delle attività economiche o produttive danneggiate,
tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura
assicurativa; esclusione dell'applicabilità delle misure di cui
alla presente lettera agli edifici abusivi danneggiati o
distrutti;
n) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema di
protezione civile e degli operatori del sistema medesimo e delle
relative specifiche professionalità, anche con riferimento alle
attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri
funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione;
o) individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle
politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di
origine antropica e per la loro attuazione.
I commi da 2 a 4 recano i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali devono essere adottati i decreti legislativi, mentre i commi 5 e 7 disciplinano rispettivamente le procedure per l'adozione dei decreti legislativi e l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi. Il comma 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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