Riforma delle professioni: Vicina al traguardo con l’approvazione del nuovo testo
06/08/2012
Il Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì scorso ha
approvato il Dpr di riforma delle professioni in attuazione
dell'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 138/2011.
Il Decreto è ora ad un passo dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dopo la necessaria firma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Il nuovo testo è stato predisposto dopo il parere del Consiglio di Stato e le osservazioni delle competenti commissioni parlamentari ed è evidente che il Ministro della Giustizia ha dovuto cercare un compromesso tra le osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari ma anche con le vibrate proteste degli ordini.
Il testo definitivo, che sembra più equilibrato e potrà essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale rispettando la scadenza del 13 agosto, ridefinisce le nuove regole del sistema ordinistico ed è valido per tutte le professioni compresi gli avvocati.
Qui di seguito le novità più importanti
Accesso
Nella versione definitiva la definizione di professione regolamentata è limitata a quelle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione ad ordini e collegi.
Assicurazione
Resta l'obbligo di stipula da parte del professionista di una polizza assicurativa atta a coprire eventuali danni causati al committente ed i Consigli degli ordini e degli enti previdenziali potranno negoziare le convenzioni assicurative.
Per consentire la predisposizione di convenzioni tra gli Ordini, gli enti previdenziali e le società di assicurazione viene concessa una proroga di 12 mesi.
Formazione continua
Nel nuovo testo la formazione continua torna sotto il controllo degli ordini che potranno predisporre regolamenti ed autorizzare anche soggetti esterni.
Pubblicità
Viene definitivamente regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all’attività professionale con la precisazione che la pubblicità deve essere veritiera e corretta.
Nel caso di violazione, la stessa costituisce illecito disciplinare e violazione sulle pratiche commerciali.
Sistema disciplinare
Il capitolo relativo al sistema disciplinare è stato riscritto e viene fisssato il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell'autogoverno degli ordini.
Salta, quindi, l'ipotesi di affidare ai primi non eletti la gestione disciplinare e spetterà al Presidente del Tribunale, nel cui territorio ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito dall’Ordine.
L'elenco predisposto dagli ordini dobìvrà contenere un numero di nominativi pari al doppio del numero di consiglieri da nominare e gli ordini avranno tre mesi di tempo per stabilire i criteri per la scelta dei candidati.
Tirocinio
Viene eliminata l'estensione dell’obbligatorietà del tirocinio per tutti e viene lasciato ampio margine decisionale agli ordinamenti delle singole professioni.
Vengono escluse le professioni che non lo prevedevano già negli ordinamenti e la durata di 18 mesi diventa massima.
Le 200 ore di formazione professionale contestuali al tirocinio non saranno obbligatorie ma facoltative ed i corsi potranno essere organizzati anche da soggetti esterni alla categoria professionale soltanto se autorizzati dal Consiglio nazionale, sensito il parere vincolante del Ministro vigilante.
© Riproduzione riservata
Il Decreto è ora ad un passo dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dopo la necessaria firma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Il nuovo testo è stato predisposto dopo il parere del Consiglio di Stato e le osservazioni delle competenti commissioni parlamentari ed è evidente che il Ministro della Giustizia ha dovuto cercare un compromesso tra le osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari ma anche con le vibrate proteste degli ordini.
Il testo definitivo, che sembra più equilibrato e potrà essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale rispettando la scadenza del 13 agosto, ridefinisce le nuove regole del sistema ordinistico ed è valido per tutte le professioni compresi gli avvocati.
Qui di seguito le novità più importanti
Accesso
Nella versione definitiva la definizione di professione regolamentata è limitata a quelle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione ad ordini e collegi.
Assicurazione
Resta l'obbligo di stipula da parte del professionista di una polizza assicurativa atta a coprire eventuali danni causati al committente ed i Consigli degli ordini e degli enti previdenziali potranno negoziare le convenzioni assicurative.
Per consentire la predisposizione di convenzioni tra gli Ordini, gli enti previdenziali e le società di assicurazione viene concessa una proroga di 12 mesi.
Formazione continua
Nel nuovo testo la formazione continua torna sotto il controllo degli ordini che potranno predisporre regolamenti ed autorizzare anche soggetti esterni.
Pubblicità
Viene definitivamente regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all’attività professionale con la precisazione che la pubblicità deve essere veritiera e corretta.
Nel caso di violazione, la stessa costituisce illecito disciplinare e violazione sulle pratiche commerciali.
Sistema disciplinare
Il capitolo relativo al sistema disciplinare è stato riscritto e viene fisssato il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell'autogoverno degli ordini.
Salta, quindi, l'ipotesi di affidare ai primi non eletti la gestione disciplinare e spetterà al Presidente del Tribunale, nel cui territorio ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito dall’Ordine.
L'elenco predisposto dagli ordini dobìvrà contenere un numero di nominativi pari al doppio del numero di consiglieri da nominare e gli ordini avranno tre mesi di tempo per stabilire i criteri per la scelta dei candidati.
Tirocinio
Viene eliminata l'estensione dell’obbligatorietà del tirocinio per tutti e viene lasciato ampio margine decisionale agli ordinamenti delle singole professioni.
Vengono escluse le professioni che non lo prevedevano già negli ordinamenti e la durata di 18 mesi diventa massima.
Le 200 ore di formazione professionale contestuali al tirocinio non saranno obbligatorie ma facoltative ed i corsi potranno essere organizzati anche da soggetti esterni alla categoria professionale soltanto se autorizzati dal Consiglio nazionale, sensito il parere vincolante del Ministro vigilante.
A cura di Gabriele
Bivona
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