Riforma lavoro: dal Ministero le istruzioni operative per il lavoro intermittente

03/08/2012

Dopo l'entrata in vigore (18 luglio 2012) della riforma del mercato del lavoro di cui alla legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 03/07/2012, il Ministero del Lavoro ha fornito delle prime integrazioni con la circolare n. 18/2012, a cui sono seguite nuove istruzioni operative in merito al lavoro intermittente.

Il Ministero del Lavoro ha, infatti, pubblicato la Circolare 1 agosto 2012, n. 20 recante "Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro) - lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt. 33-44 del D.Lgs. n. 276/2003 - istruzioni operative al personale ispettivo" con la quale ha analizzato nel dettaglio le recenti modifiche apportate dalla Legge n. 92/2012 alla disciplina riguardante il lavoro intermittente.

La circolare del Ministero ha ricordato, innanzitutto, che una prestazione può essere definita "discontinua o intermittente" ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 (reintrodotta dal D.L. n. 112/2008 a seguito dell'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 45 della legge n. 247/2007)laddove sia resa, in forza di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, anche per periodi di durata significativa. Detti periodi, per poter essere considerati "discontinui o intermittenti" dovranno essere intervallati da una o più interruzioni, in modo che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma del Lavoro, dal 18 luglio 2012 è possibile utilizzare il lavoro intermittente nelle seguenti ipotesi:
  1. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;
  2. con soggetti di età maggiore di 55 anni o minore di 24 anni, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25mo anno di erà.

Dunque, ai fini della stipulazione del contratto il lavoratore:
  • non deve aver compiuto i 24 anni;
  • deve aver più di 55 anni.

Risultano immutate le condizioni per le quali è vietato il ricorso al lavoro intermittente, ovvero:
  • sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • salva diversa disposizione degli accordi sindacali, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
  • nel caso di aziende che non abbiano eseguito la valutazione dei rischi. Dunque, il DVR deve essere sempre aggiornato e adeguato alle condizioni strutturali, logistiche e organizzative della realtà aziendale nonché alle problematiche di formazione e informazione proprie dei lavoratori a chiamata.

Indennità di disponibilità
Nel caso in cui il contratto preveda per il lavoratore l'obbligo di rispondere alla chiamata, il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione di una "indennità economica di disponibilità" da determinarsi secondo le indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva ovvero stabilita, in via sostitutiva, dal D.M. 10/03/2004 in misura non inferiore al 20% della retribuzione, per il periodo in cui il lavoratore resta in attesa della chiamata datoriale.

La Riforma del Lavoro ha apportato una modifica all'art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003 aggiungendo il comma 3-bis che prevede l'obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente prima dell'inizio della prestazione lavorativa ovvero di "un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni". Tale adempimento può essere pianificato anche per più prestazioni di lavoro intermittente.

Il Ministero ha, infine, chiarito che i contratti di lavoro stipulati prima del 18 luglio 2012 e non compatibili con l'attuale quadro normativo, cessano decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della Riforma. Mentre dal 18 luglio 2012 non è più possibile stipulare contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina.

A cura di Ilenia Cicirello


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