Rinnovabili non fotovoltaiche: con la firma sul Decreto via libera a nuovi incentivi

10/07/2012

Come già anticipato, lo scorso 6 luglio è arrivata l'ufficializzazione da parte dei Ministeri competenti (Sviluppo Economico e Ambiente) che hanno confermato la firma ai due decreti ministeriali che definiscono i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica (V Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).

I nuovi regimi sono stati realizzati al fine di equilibrare la ripartizione degli incentivi consentendo il raggiungimento e il superamento degli obiettivi europei attraverso una crescita virtuosa, che non abbia grosse ricadute sull'economia italiana e riduca il loro impatto sulle bollette di cittadini e imprese. Come specificato dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso un comunicato stampa "I Decreti pongono le basi per uno sviluppo ordinato e sostenibile delle energie rinnovabili, allineando gli incentivi ai livelli europei e adeguandoli agli andamenti dei costi di mercato delle tecnologie (calati radicalmente nel corso degli ultimi anni). Si introduce inoltre un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva (aste per impianti grandi e registri per impianti di taglia media)".

L'analisi del V Conto Energia è stato effettuato in un separato articolo. In riferimento alle fonti energetiche rinnovabili non fotovoltaiche, il nuovo sistema di incentivazione entrerà in vigore l'1 gennaio 2013 ed è stato previsto un periodo transitorio di 4 mesi. "Con i due decreti firmati oggi - hanno dichiarato i ministri Catania, Clini e Passera - viene introdotto un sistema di incentivi moderno, sostenibile ed equo. L'energia rinnovabile è un pilastro fondamentale della nostra strategia, ed è per questo essenziale supportarla in modo efficace, favorendo le fonti che possono sviluppare una filiera produttiva nazionale, senza generare dannose competizioni con la produzione alimentare. Allo stesso tempo, con questi decreti si pone un freno alla crescita dei costi energetici per i cittadini e le imprese. La sostenibilità economica e ambientale sono i due cardini della strategia energetica del Paese".

Il via libera sulla firma del decreto è partito dopo l'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e della Conferenza Unificata e dopo che sono state recepite alcune mozioni migliorative provenienti dal Parlamento e alcuni suggerimenti delle Associazioni di categoria. In particolare è stato previsto:
  • un ampliamento del budget di spesa, per un totale di 500 Milioni di Euro annui - pari a ulteriori 10 Miliardi di Euro di spesa su 20 anni - suddivisi tra Fotovoltaico (200 Milioni) e Non-Fotovoltaico (300 Milioni);
  • una semplificazione delle procedure per l'iscrizione ai registri;
  • l'innalzamento delle soglie di accesso ai registri per tutte le categorie rilevanti. In particolare, per il fotovoltaico, sono esentati dai registri gli impianti a concentrazione, quelli innovativi e quelli realizzati da Amministrazioni pubbliche, oltre a quelli in sostituzione di amianto fino a 50 KW. Inoltre, sono esentati gli impianti tra 12 e 20 KW che richiedono una tariffa ridotta del 20%;
  • un premio per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in amianto e per quelli con preponderante uso di componenti europei;
  • un incremento degli incentivi per alcune specifiche tecnologie che presentano una forte ricaduta sulla filiera nazionale, ad esempio: geotermico innovativo, fotovoltaico a concentrazione e innovativo;
  • una rimodulazione dei termini di pagamento dei certificati verdi;
  • la conferma della priorità di accesso al registro per gli impianti realizzati dalle aziende agricole.

Di seguito l'analisi del decreto.

Il nuovo decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.
Come per il fotovoltaico, il sistema incentivante delle fonti elettriche rinnovabili contiene un tetto massimo che non si può superare. Tale tetto è di 5,8 miliardi di euro annui e a tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili.

Accesso ai meccanismi di incentivazione Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:
  • a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;
  • b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
  • c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale;
  • d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

Accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti impianti:
  • a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia;
  • b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

Accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione i seguenti impianti:
  • a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;
  • b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
    • realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
    • che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
    • che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
  • c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
  • d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);
  • e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
  • f) gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni;
  • g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);
  • h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c).

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A cura di Ilenia Cicirello


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