Rinovabili: da APER proposte di emendamento al Dlgs di recepimento della direttiva 2009/28/CE
23/12/2010
Dopo un iniziale apprezzamento dei principi alla base dello schema
di decreto legislativo di recepimento della direttiva rinnovabili
28/2009/CE licenziato lo scorso 1 dicembre dal Consiglio dei
Ministri, APER, in seguito all'annunciata accurata analisi dello
schema di decreto, ha presentato il 21 dicembre scorso
all'audizione presso la X Commissione del Senato, delle proposte di
emendamento motivate.
Ricordiamo che il decreto recepisce l'obiettivo europeo relativo al conseguimento, al 2020, di una quota complessiva di energie rinnovabili pari al 17% rispetto al consumo finale; nell'ambito di tale obiettivo, la quota di fonti rinnovabili nel trasporto dovrà essere pari almeno al 10% rispetto al consumo finale di energia del settore. Tra le principali novità, segnaliamo la ridefinizione dei procedimenti autorizzativi, sulla base del principio della "specialità" della procedura di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. Per gli impianti di maggiore potenza viene mantenuta la disciplina dell'autorizzazione unica. Per gli impianti di piccola taglia, disciplinati al momento tramite DIA, viene prevista una nuova procedura, denominata DIRE "Denuncia di impianto alimentato da energie rinnovabili".
Come anticipato, APER in linea generale APER ha riconosciuto la bontà dell'impostazione del disegno di recepimento teso a costituire un quadro di riferimento di medio e lungo periodo per lo sviluppo del settore delle fonti rinnovabili. Tuttavia, la bontà del disegno generale viene messa a repentaglio da una serie di disposizioni puntuali che necessitano l'introduzione di adeguate modifiche. In particolare, APER ha segnalato le seguenti:
Si allegano le osservazioni di APER, contenenti gli elementi di dettaglio dei suddetti 9 punti.
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Ricordiamo che il decreto recepisce l'obiettivo europeo relativo al conseguimento, al 2020, di una quota complessiva di energie rinnovabili pari al 17% rispetto al consumo finale; nell'ambito di tale obiettivo, la quota di fonti rinnovabili nel trasporto dovrà essere pari almeno al 10% rispetto al consumo finale di energia del settore. Tra le principali novità, segnaliamo la ridefinizione dei procedimenti autorizzativi, sulla base del principio della "specialità" della procedura di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. Per gli impianti di maggiore potenza viene mantenuta la disciplina dell'autorizzazione unica. Per gli impianti di piccola taglia, disciplinati al momento tramite DIA, viene prevista una nuova procedura, denominata DIRE "Denuncia di impianto alimentato da energie rinnovabili".
Come anticipato, APER in linea generale APER ha riconosciuto la bontà dell'impostazione del disegno di recepimento teso a costituire un quadro di riferimento di medio e lungo periodo per lo sviluppo del settore delle fonti rinnovabili. Tuttavia, la bontà del disegno generale viene messa a repentaglio da una serie di disposizioni puntuali che necessitano l'introduzione di adeguate modifiche. In particolare, APER ha segnalato le seguenti:
- La nozione di "aree contigue" è atecnica e non sufficientemente precisa, lasciando un margine di discrezionalità troppo ampio alle Regioni e alle Provincie Autonome. Le Linee Guida Nazionali forniscono già un criterio tecnico valido che può essere ripreso direttamente nel decreto.
- È da inserire l'espressa previsione della responsabilità da ritardo per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione unica da parte della P.A.
- Vi è necessità di dotare l'intero territorio nazionale di una disciplina autorizzativa quanto più possibile univoca, omogenea e foriera di certezza e stabilità per il settore. Appare pertanto inopportuno introdurre una discrezionalità alle autorità locali per l'estensione dell'ambito di applicazione della PAS agli impianti di potenza sino a 1 MW.
- Non si condividono le indicazioni relative agli impianti fotovoltaici a terra in area agricola in quanto, qualora si intenda promuovere lo sviluppo di talune tipologie di impianti fotovoltaici rispetto ad altre, si ritiene opportuno che lo strumento di policy da utilizzare sia la razionalizzazione graduale e progressiva della tariffa amministrata incentivante.
- Le previsioni relative al ritiro dei Certificati Verdi per gli impianti in esercizio entro il 31.12.2012 devono essere modificate al fine di assicurare maggiore congruità, prevedibilità e regolarità dei flussi di cassa.
- Si ritiene il meccanismo delle aste inadatto all'incentivazione delle iniziative di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile. È necessario includere anche gli impianti di potenza superiore ai 5 MW nello schema di incentivo amministrato o in subordine elevare notevolmente la soglia oltre la quale si accede agli incentivi ad asta.
- Occorre reintrodurre lo strumento incentivante anche per i rifacimenti parziali ove la realizzazione di tali iniziative comporti un beneficio in termini di efficienza della produzione e di miglior sfruttamento della risorsa naturale e del territorio.
- È necessario stabilire un termine perentorio (90 gg.) entro cui procedere alla definizione del meccanismo di Burden Sharing coinvolgendo e responsabilizzando da subito le Regioni in tale impegno.
- È necessario procedere quanto prima al recepimento dei criteri di sostenibilità per i bioloquidi previsti dalla direttiva 2009/30/CE.
Si allegano le osservazioni di APER, contenenti gli elementi di dettaglio dei suddetti 9 punti.
A cura di Ilenia
Cicirello
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