Riqualificazione e sicurezza edifici scolastici: Deroghe al Codice dei contratti

31/01/2014

Il 22 gennaio il Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta ha firmato il decreto con cui i Presidenti di Provincia ed i Sindaci diventano commissari governativi per messa in sicurezza scuole.
Si tratta dei lavori eseguibili con il finanziamento di 150 milioni previsti dal Decreto del MIUR 5 novembre 2013, n. 906 per i quali, nel citato decreto, era precisato che gli enti locali beneficiari dei finanziamenti sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori e che in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio2014, l'assegnazione viene revocata.

In riferimento ai tempi abbastanza ristretti e non compatibili con le norme in vigore, ecco l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio 22 gennaio 2014 non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale che, di fatto, ha dato attuazione a quanto prevusto all’articolo 18, comma 8-ter del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. Decreto del Fare) convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in cui era precisato che fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel decreto 22 gennaio 2014, all’articolo 1, comma 2 viene precisato che i sindaci ed i Presidenti delle province sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle seguenti normative:
  • a) Codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163):
    • 1) articolo 11, commi 10 e 12;
    • 2) articolo 12, comma 1, terzo periodo;
    • 3) articolo 12, comma 2, terzo periodo;
    • 4) articolo 12, comma 3, terzo periodo;
    • 5) articolo 48, commi 1 e 1-bis;
    • 6) articolo 70, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;
    • 7) articolo 71;
    • 8) articolo 122, comma 5, secondo periodo;
    • 9) articolo 122, comma 6, nei limiti in cui ciascun termine minimo ivi previsto sia ridotto a non meno della metà;
    • 10) articolo 123, limitatamente ai termini di scadenza di cui ai commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni;
    • 9) articolo 125, comma 6;
  • b) Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 205) : tutte le disposizioni strettamente connesse agli articoli drogabili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indicari alla lettera a);
  • c) articolo 10-bis della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241):
  • d) articolo 10 del Testo unico in edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), salvo che l’intervento comporti mutamenti della destinazione d’uso o modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

A cura di Gabriele Bivona


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