Riqualificazione energetica: le istruzioni delle Entrate per i condomini
30/01/2017
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 27 gennaio 2017, prot. 19969, pubblica le istruzioni per la “Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016”. Il provvedimento è stato predisposto in riferimento a quanto dettato dall’articolo 3 del decreto Mef 1 dicembre 2016.
Il decreto Mef 1 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2016, n. 296, definisce i “Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata”
Nell’articolo 2 del decreto MEF 1 dicembre 2016 è precisato che “Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonche' con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.”
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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