Risparmio energetico: aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate con le agevolazioni fiscali
14/09/2017
È disponibile la versione aggiornata al 12 settembre 2017 della guida dell’Agenzia delle Entrate "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" nella quale, tra le varie cose, è stata inserita la parte relativa alle modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali
La versione aggiornata contiene le novità più recenti introdotte dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) che ha prorogato al 31 dicembre 2017, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Le nuove agevolazioni sono state trattate all'interno della guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate in separati paragrafi:
- L’agevolazione per il risparmio di energia
Che definisce in cosa consiste l'agevolazione, chi può fruirne, la misura della detrazione, il presupposto principale per usufruirne, le maggiori detrazioni per i condomini, le regole per la cessione del credito per interventi su edifici condominiali, la cessione del credito per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 dai soggetti “incapienti”, la cessione del credito, derivante dalle maggiori detrazioni del 70 e 75% da parte di soggetti diversi dagli “incapienti”, le regole per la cessione dei crediti relativi a spese effettuate dal 2017 al 2021, la cumulabilità con altre agevolazioni e Iva dovuta sugli interventi di riqualificazione - Gli interventi interessati
Definisce nel dettaglio gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale, ovvero:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti
- interventi sull’involucro degli edifici
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- acquisto e posa in opera delle schermature solari
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative. - Le spese detraibili
Definisce nel dettaglio la tipologia di spesa ammessa in detrazione, Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione - Gli adempimenti richiesti
In questa sezione viene dettagliata tutta la documentazione da acquisire per beneficiare dell’agevolazione fiscale, come fare i pagamenti, gli adempimenti per gli interventi in leasing, i documenti da conservare, un quadro sintetico dei principali adempimenti - Per saperne di più
Che contiene la normativa, le circolari e le risoluzioni di riferimento
Agevolaziono Fiscali: Le novità
Le novità di questa edizione aggiornata riguardano la proroga al 31 dicembre 2017, nella misura del 65%, della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La proroga riguarda anche la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie. È stata invece prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Inoltre, per questi interventi sono riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, sarà possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Anche gli Istituti autonomi per le case popolari possono beneficiare di queste maggiori detrazioni per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Infine, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, chi ha diritto alle detrazioni per i lavori condominiali, può scegliere di cedere il corrispondente credito secondo le modalità definite con appositi provvedimenti dall’Agenzia delle Entrate.
La misura della detrazione
Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali. Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per interventi sulle singole unità immobiliari
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
- 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
- 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).
DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO | |
Tipo di intervento |
Detrazione massima
|
riqualificazione energetica di edifici esistenti |
100.000 euro
|
involucro edifici (per esempio, pareti, finestre - compresi gli infissi - su edifici esistenti) |
60.000 euro
|
installazione di pannelli solari |
60.000 euro
|
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale |
30.000 euro
|
acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (solo per gli anni 2015, 2016 e 2017) |
60.000 euro
|
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per gli anni 2015, 2016 e 2017) |
30.000 euro
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dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti (solo per gli anni 2016 e 2017) non previsto limite massimo interventi su parti comuni degli edifici condominiali per i quali si può usufruire della detrazione del 70 o del 75% |
40.000 euro moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio
|
Il presupposto principale per usufruire della detrazione
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Per il 2016, la possibilità di usufruire delle detrazioni spetta anche agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Dal 2017 al 2021, tali istituti possono usufruire, invece, solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.
Le maggiori detrazioni per i condomini
La legge di bilancio 2017 ha previsto detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.
In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:
- 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
- 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Possono essere usufruite anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica.
La cessione del credito per gli interventi su edifici condominiali
Spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.
I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).
Con provvedimento del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione del credito, disponendo che:
- la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015
- il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell’anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti
- la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera
dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione
energetica oppure da una specifica comunicazione inviata
successivamente al condominio.
Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati - il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione
teoricamente spettante al condomino e, quindi, il fornitore potrà
utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la
spesa di riqualificazione energetica.
In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso.
Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condomino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che:
- il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l’apposito bonifico bancario o postale
- il condominio comunichi telematicamente all’Agenzia delle Entrate una serie di dati, attraverso l’amministratore o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato.
I dati da comunicare sono:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016
- l’elenco dei bonifici effettuati
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito
- l’importo del credito ceduto da ciascun condomino
- il codice fiscale dei fornitori cui il credito è stato ceduto e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
La comunicazione va fatta, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2017. Il condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione.
La cessione del credito per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 dai soggetti “incapienti”
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condòmini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.
La cessione del credito, derivante dalle maggiori detrazioni del 70 e 75%, da parte di soggetti diversi dagli “incapienti”
Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, i beneficiari, diversi dai soggetti incapienti, possono scegliere di cedere il credito:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
- ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
Non possono cederlo, invece, a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Le regole per la cessione dei crediti relativi a spese effettuate dal 2017 al 2021
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, che sostituisce il precedente provvedimento dell’8 giugno 2017, sono state definite le modalità di cessione dei crediti, da parte dei soggetti incapienti e degli altri beneficiari, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Il credito cedibile
Per i soggetti incapienti, il credito d’imposta cedibile corrisponde:
- alla detrazione del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici
- alla detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso
- alla detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015).
Tutti gli altri soggetti, diversi dagli incapienti, possono invece cedere solo il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni indicate nei punti 1 e 2 (detrazione del 70 e del 75%). Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
Cumulabilità con altre agevolazioni e Iva dovuta sugli interventi di riqualificazione
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).
Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.
Per quanto riguarda, invece, la cumulabilità con altri incentivi regionali, provinciali o locali, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011 (art. 28, comma 5), è stata abrogata la norma che prevedeva il divieto di cumulabilità (comma 3 e 4 del decreto legislativo 115/2008).
Pertanto, dal 3 gennaio 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico sono compatibili con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni. Tuttavia, occorre prima verificare che le norme che regolano questi incentivi non prevedano l’incompatibilità tra le due agevolazioni e, quindi, la non cumulabilità.
Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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