Ristrutturazione edilizia e detrazioni fiscali: bonifico parlante condizione necessaria

di Redazione tecnica - 09/03/2021

Con la Legge di Bilancio 2021 sono state prorogate a tutto il 2021 molte delle detrazioni fiscali in edilizia che sarebbero scadute a dicembre 2020. Tra queste la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, l'ecobonus, il sismabonus, il bonus facciate, il bonus mobili e il bonus verde. Oltre alla proroga al 2022 per la detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) che, però, è in attesa di conferma da parte della Commissione Europea.

Detrazioni fiscali e bonifico parlante

Una delle condizioni necessarie (ma non sufficienti) per accedere alle detrazioni fiscali previste per il settore dell'edilizia è la modalità di pagamento delle spese. Su questo argomento è nuovamente intervenuta l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito posto attraverso la Posta di FiscoOggi, la sua rivista telematica.

La domanda e la risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha risposto al seguente quesito:

Nel 2020 ho iniziato lavori di ristrutturazione, ho effettuato quasi tutti i pagamenti con bonifico dedicato ad eccezione di alcuni scontrini fiscali pagati con bancomat per l’acquisto di materiali edili, ecc. per i quali non è stato possibile emettere la fattura. Posso inserire in dichiarazione dei redditi anche la somma di questi scontrini fiscali?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate non poteva che essere negativa. Come più volte affermato, per usufruire della detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio è necessario che i pagamenti, compresi quelli per l’acquisto di materiali, siano effettuati mediante l’apposito bonifico dedicato (bancario o postale). Si considera valido anche il bonifico effettuato “on line” e quello tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento.

I contenuti del Bonifico Parlante

Dal bonifico devono risultare:

  • la causale del versamento, dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Possono essere pagate con altre modalità, ed essere comunque ammesse alla detrazione, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Si tratta, generalmente, di versamenti da effettuare in favore di pubbliche amministrazioni con modalità obbligate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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