Ristrutturazioni edilizie con demolizione e ricostruzione, necessario il rispetto del limite di sagoma
29/11/2011
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono la
demolizione e ricostruzione dell'immobile devono rispettare il
limite di sagoma previsto dalla legislazione vigente. Risulta
essere incostituzionale la normativa regionale che preveda la
possibilità di effettuare gli interventi senza richiamare l'obbligo
di mantenimento della sagoma dell'edificio antecedente, in quanto
rappresenta un notevole ampliamento rispetto alla norma statale,
consentendo, in regime di ristrutturazione, la costruzione, in
luogo dell'edificio demolito, di un fabbricato totalmente diverso
(anche nell'aspetto esterno) da quello preesistente, del quale
viene conservata unicamente la volumetria.
Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 309 depositata il 23 novembre 2011, in cui è stato affrontata la legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, con ordinanza del 7 settembre 2010 (reg. ord. n. 364 del 2010), degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dell'art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010).
In particolare:
La sentenza della Corte Costituzionale ha ricordato che l'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in Edilizia) costituisce un principio fondamentale non derogabile dal legislatore regionale. Per tale motivo, l'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12/2005, come interpretato dall'art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7/2010, nel definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, è in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio. Parimenti lesivo dell'art. 117, terzo comma, Cost., è l'art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, qualificando come "disciplina di dettaglio" numerose disposizioni legislative statali, prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio dettata dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi. Dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato:
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Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 309 depositata il 23 novembre 2011, in cui è stato affrontata la legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, con ordinanza del 7 settembre 2010 (reg. ord. n. 364 del 2010), degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dell'art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010).
In particolare:
- L'art. 27, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia n. 12/2005 definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".
- L'art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12/2005 dispone, al comma 1, che, a seguito dell'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 12 del 2005 "cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista: a) dagli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22, 23 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A); b) dagli articoli 9, comma 5, e 19, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (testo A)".
- L'art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7/2010 prevede che, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, la ricostruzione dell'edificio che segue a demolizione "è da intendersi senza vincolo di sagoma".
La sentenza della Corte Costituzionale ha ricordato che l'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in Edilizia) costituisce un principio fondamentale non derogabile dal legislatore regionale. Per tale motivo, l'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12/2005, come interpretato dall'art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7/2010, nel definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, è in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio. Parimenti lesivo dell'art. 117, terzo comma, Cost., è l'art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, qualificando come "disciplina di dettaglio" numerose disposizioni legislative statali, prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio dettata dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi. Dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato:
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l'applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui disapplica l'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della
Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per
l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed
integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale
2010).
A cura di Gabriele Bivona
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