Ristrutturazioni edilizie: dall'Agenzia delle Entrare la guida alle agevolazioni fiscali del 36%
25/11/2011
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida "Ristrutturazioni
edilizie: le agevolazioni fiscali" alla luce delle modifiche
introdotte dal Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110) recante "Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia", convertito dalla legge 12
luglio 2011, n. 106 (Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n. 160) e
dal Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Gazzetta Ufficiale 13
agosto 2011, n. 188 ) recante "Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito dalla
Legge 14 settembre 2011, n. 148 (Gazzetta Ufficiale 16 settembre
2011, n. 216).
La Guida dell'Agenzia espone nel dettaglio le istruzioni per poter utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio e, dopo l'introduzione, vengono trattati dettagliatamente:
L'agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. Ricordiamo che la legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012:
Non è prevista nessuna scadenza temporale per:
Con il decreto legge n. 70/2011 (convertito dalla legge n. 106/2011), convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011, sono stati aboliti due importanti adempimenti precedentemente richiesti:
Con il Decreto-legge n. 138/2011 (convertito dalla legge n. 148/2011), dal 17 settembre 2011 sono cambiate le disposizioni applicabili in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi. In particolare, è ora prevista la possibilità per il venditore di:
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La Guida dell'Agenzia espone nel dettaglio le istruzioni per poter utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio e, dopo l'introduzione, vengono trattati dettagliatamente:
- la detrazione irpef per le spese di ristrutturazione;
- l'iva sulle ristrutturazioni edilizie;
- la detrazione irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati;
- la detrazione irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui;
- i principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef del 36%,
L'agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. Ricordiamo che la legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012:
- il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio;
- la detrazione d'imposta sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
Non è prevista nessuna scadenza temporale per:
- l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata;
- la detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell'abitazione principale;
- l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.
Con il decreto legge n. 70/2011 (convertito dalla legge n. 106/2011), convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011, sono stati aboliti due importanti adempimenti precedentemente richiesti:
- l'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
- l'indicazione del costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.
Con il Decreto-legge n. 138/2011 (convertito dalla legge n. 148/2011), dal 17 settembre 2011 sono cambiate le disposizioni applicabili in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi. In particolare, è ora prevista la possibilità per il venditore di:
- continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate
- trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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