Ristrutturazioni edilizie ed Ecobonus: chi può fruire della detrazione fiscale
di Redazione tecnica - 16/03/2020
In caso di ristrutturazione edilizia e interventi per il risparmio energetico, chi può fruire della detrazione fiscale prevista?
Ristrutturazione edilizia, Ecobonus e detrazioni fiscali: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it
In questi giorni particolari di marzo sono parecchie le mail che ci inviate che riguardano cantieri, professionisti, imprese e coronavirus. Dopo aver attivato lo Speciale Coronavirus Covid-19 (che vi invitiamo a seguire per restare sempre aggiornati), riteniamo doveroso provare a tornare alla normalità degli argomenti tecnici che più interessano le professioni tecniche. Torneremo, quindi, a rispondere alle domande inviate dai nostri lettori alla Posta di LavoriPubblici.it che nella maggior parte dei casi continuano a riguardare gli interventi di ristrutturazione edilizia, con o senza risparmio energetico, e le relative detrazioni fiscali previste.
Angelo D.P. pone il seguente quesito: “Mio figlio ha comprato un appartamento e deve fare delle ristrutturazioni sia dei muri interni sia di infissi, caldaia, sistema di riscaldamento e condizionamento, volendo io padre (in pensione ) sostenere tutte le spese di mio figlio come posso usufruire del 50% delle agevolazioni delle detrazioni fiscali (ristrutturazione ed Ecobonus)?”.
Ristrutturazione edilizia, Ecobonus e detrazioni fiscali: a chi spetta la detrazione
È possibile trovare risposta alla domanda nelle due guide fiscali dell’Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" e “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.
Ristrutturazioni edilizie: a chi spetta la detrazione
Relativamente alla detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: a chi spetta la detrazione
Anche in questo caso, possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Ristrutturazione edilizia, Ecobonus e detrazioni fiscali: la risposta della Redazione di LavoriPubblici.it
La risposta alla domanda del nostro lettore è, dunque, “sì, può fruire della detrazione ma a condizione che le fatture siano intestate a lei e i pagamenti effettuati con bonifico dal suo conto”.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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