S.C.I.A. edilizia, S.C.A., C.I.L., C.I.L.A., PdC e richieste di Condono: sospensione, annullamento, correttivi e termini
21/02/2019
Come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, sono illegittimi i provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria adottati dall'amministrazione comunale dopo che sono decorsi i termini relativi alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), alla Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.), alla Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Dopo averlo chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale (leggi articolo) e il Consiglio di Stato (leggi sentenza), lo ha ribadito la nota n. 32 del 18 febbraio 2019 dell'Assessorato alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana del Comune di Palermo ad oggetto "Titoli edilizi - provvedimento di inefficacia e di annullamento in autotutela" indirizzata al Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica, al Dirigente dello Sportello Unico Edilizia, al Dirigente dell'Ufficio del Condono Edilizio e ai Presidenti degli Ordini provinciali degli Ingegneri, Architetti, Geometri e Agronomi.
In particolare, la nota è stata pubblicata a seguito della segnalazione di un membro del Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo che ha chiesto apposito indirizzo politico, sulla fattispecie, documentata e lamentata, di dinieghi formulati dal SUE dopo il termine di gg 30 fissato dalla Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990.
Come ricordato nella nota "L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata". Termine che nei casi di S.C.I.A. in materia edilizia è ridotto a 30 giorni.
Come confermato nella nota a firma dell'Assessore alla Rigenerazione urbanistica ed urbana del Comune di Palermo, Emilio Arcuri, nel caso in cui l'amministrazione riscontri delle difformità nella S.C.I.A. (ma stessa cosa vale per S.C.A., C.I.L. e C.I.L.A) la successiva operazione da compiere, in via preliminare, è costituita dalla verifica circa la possibilità di conformazione dell'attività. A questo punto, nel caso di prognosi favorevole di conformabilità, l'amministrazione deve emanare un provvedimento recante indicazione dei correttivi (progettuali-realizzativi) che da apportare entro un termine non inferiore a trenta giorni. In altre parole, l'amministrazione non può limitarsi ad eccepire (in negativo) la riscontrata difformità; è invece necessaria una più complessa valutazione tesa all'emanazione di una prognosi di conformabilità. Tale valutazione deve trovare (in positivo) espressione non in una formula generica e nell'indicazione di risultato, bensì in un elenco di misure (attuabili e rispettose del principio di proporzionalità), con assegnazione di un termine congruo rispetto alla complessità degli interventi da attuare. In caso di mancata esatta ottemperanza alle misure confermative, l'attività dovrà "intendersi vietata".
Appaiono, se non contra legem, certamente non improntate a trasparenza generici inviti a conferire avanzati a progettisti e istanti, ovvero divieti di integrazione tramite posta elettronica o attraverso il portale Super@Edi.
La norma sulla SCIA e la SCA prevede che la sospensione venga disposta (sempre in contestualità con la prescrizione di misure conformative) solo nel duplice ordine di casi in cui siano state riscontrate attestazioni non veritiere o si configuri un pericolo (derivante dalla prosecuzione dell'attività nelle more della conformazione) per gli interessi pubblici in materia ambientale, paesaggistica, di tutela della salute, della sicurezza pubblica e della difesa nazionale.
Solo in caso di non rilevata conformabilità (circostanza che l'amministrazione deve motivare adeguatamente) dovrà essere emanata una misure inibitoria rispetto alla prosecuzione dell'attività ed ordinata la rimozione degli "eventuali effetti dannosi di essa". Il mancato compimento della funzione di controllo in edilizia entro trenta giorni dalla ricezione della SCIA, determina un irrigidimento delle condizioni di esercizio del potere.
In caso di presentazione di una SCIA da parte del privato, il decorso del termine di 30 giorni dalla sua presentazione, o comunque dal giorno di integrazione della domanda, comporta di per sé - in mancanza di una tempestiva adozione di provvedimenti interdittivi - il consolidamento del titolo edilizio, indipendentemente da fatto che il privato abbia o meno dato inizio ai lavori.
Per tale ragione, eventuali provvedimenti emessi dopo il termine previsto dalla legge, ovvero privi dei contenuti volti alla recuperabilità della Segnalazione avanzata dal cittadino dovranno essere annullati in autotutela per illegittimità.
Tale norma di carattere generale oltre che per i provvedimenti di SCIA e SCA consolidati per il trascorrere del termine di 30 giorni, è anche lo strumento per l'annullamento dei restanti titoli edilizi previsti dal T.U., come recepito con Legge Regionale 10 agosto 2016 n° 16 tra cui anche i Permessi di Costruire e i provvedimenti di condono ex art 28 della citata L.R. 16/2016, che si sono formati per silenzio assenso.
Per tali provvedimenti si ha, nel caso del PdC, una formazione tacita del titolo al decorrere dei termini previsti all'art 20 del T.U. e nel caso del condono edilizio, prevede ai sensi del comma 3 dell'art 28 della L.R. 16/16 che la previsione "Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abitativo".
Ciò che non chiarisce la nota dell'Assessore Arcuri è quando e come gli uffici dello Sportello Unico Edilizia possono considerare "conformabili" eventuali mancanze delle segnalazioni o certificazioni. In mancanza di precise linee guida, come potranno i tecnici dell'Ente valutare se una mancanza presente nella pratica può essere conformabile e quindi emettere un provvedimento recante indicazione dei correttivi (progettuali-realizzativi)?
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: