SALDO 2005
19/12/2005
Domani martedì 20 Dicembre scade il termine ultimo per il
versamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta
per l'anno 2005. Per versare correttamente l'imposta dovranno
essere rispettate le modalità previste dal regolamento comunale.
Alcuni Comuni, infatti, richiedono il versamento diretto sul
proprio conto corrente postale oppure su quello del Concessionario
per la riscossione mentre per poter effettuare il pagamento con
modello F24 è necessaria una apposita convenzione del Comune con le
Entrate e allora sarà possibile compensare il debito ICI con
eventuali altri crediti.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi di possesso del fabbricato e, generalmente, si versa un acconto, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore per l'anno precedente, entro il 30 giugno ed un saldo, calcolato utilizzando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, al netto di quanto versato come prima rata, entro il 20 dicembre.
Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
b) i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
c) i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
d) i concessionari di aree demaniali.
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Nel linguaggio comune, per fabbricato si intende, qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome.
Ai fini dell'Ici, comunque, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano a cui sia attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale.
Se il fabbricato è in costruzione, lo stesso è soggetto all'Ici a partire dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data di utilizzo, se antecedente; pertanto, durante la costruzione è soggetto a Ici solo il valore venale dell'area fabbricabile.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del Dlgs n. 504/1992 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Infine, per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile
© Riproduzione riservata
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi di possesso del fabbricato e, generalmente, si versa un acconto, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore per l'anno precedente, entro il 30 giugno ed un saldo, calcolato utilizzando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, al netto di quanto versato come prima rata, entro il 20 dicembre.
Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
b) i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
c) i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
d) i concessionari di aree demaniali.
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Nel linguaggio comune, per fabbricato si intende, qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome.
Ai fini dell'Ici, comunque, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano a cui sia attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale.
Se il fabbricato è in costruzione, lo stesso è soggetto all'Ici a partire dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data di utilizzo, se antecedente; pertanto, durante la costruzione è soggetto a Ici solo il valore venale dell'area fabbricabile.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del Dlgs n. 504/1992 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Infine, per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile
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